Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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Non sono invece necessari adeguamenti per le decisioni successive, poiché dalla normativa vigente (cfr. all. 1 n. 5.2–5.4) si evince già che quelle elencate all’articolo 6 capoverso 4 lettere b–c Ordinanza VOSTRA sono inserite in VOSTRA.

2.8.11 All. 2 n. 4 e 5

Nella tabella all’allegato 2 vengono definiti i diritti di iscrizione e consultazione delle autorità federali per tutti i campi dati indicati nell’allegato 1 (cfr. n. 2.8.10).

Non vi sono particolarità relative all’inserimento dell’espulsione penale e della sua durata (cfr. n. 4 «Dati su sentenze»). Le autorità normalmente preposte all’inserimento delle sentenze penali hanno anche il diritto di registrare l’espulsione penale, segnatamente: il servizio del casellario giudiziale, le autorità della giustizia penale e le autorità della giustizia militare.

Per l’iscrizione delle decisioni d’esecuzione rilevanti per l’espulsione penale secondo l’articolo 6 capoverso 4 lettera b–c Ordinanza VOSTRA, sono competenti soltanto autorità cantonali, pertanto non sono necessarie modifiche all’allegato 2.

Per quanto riguarda l’iscrizione dei «dati relativi all’esecuzione» secondo l’articolo 6 capoverso 4 lettera a, a livello federale hanno diritti di iscrizione soltanto il servizio del casellario giudiziale e le autorità della Confederazione preposte all’assistenza giudiziaria presso l’UFG (cfr. n. 2.8.3).

2.8.12 All. 3 n. 4 e 5

Nella tabella all’allegato 3 vengono definiti i diritti di iscrizione e consultazione delle autorità cantonali per tutti i campi dati indicati nell’allegato 1 (cfr. n. 2.8.10).

Non vi sono particolarità relative all’inserimento dell’espulsione penale e della sua durata (cfr. n. 4 «Dati su sentenze»). Le autorità normalmente preposte all’inserimento delle sentenze penali hanno anche il diritto di registrare l’espulsione penale, segnatamente: i servizi di coordinamento e le autorità della giustizia penale.

Per l’iscrizione delle decisioni d’esecuzione rilevanti per l’espulsione penale secondo l’articolo 6 capoverso 4 lettere b e c Ordinanza VOSTRA, sono competenti soltanto autorità cantonali, segnatamente in base al piano di esecuzione: le autorità di esecuzione delle pene o le autorità competenti in materia di stranieri e i servizi di coordinamento, per cui è previsto il diritto di iscrizione per entrambe. Poiché in questi campi sono iscritte tutte le decisioni successive e le decisioni d’esecuzione significative per VOSTRA, è previsto un diritto d’iscrizione anche per altre autorità.

Per quanto riguarda l’iscrizione dei «dati relativi all’esecuzione» secondo l’articolo 6 capoverso 4 lettera a Ordinanza VOSTRA, a livello cantonale hanno diritti di iscrizione soltanto i servizi di coordinamento nonché le autorità di esecuzione o le autorità competenti in materia di stranieri (cfr. n. 2.8.3).