Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine
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2.3.7 Art. 26a, frase introduttiva e lett. d
Si tratta di una modifica di ordine redazionale.
2.4 Ordinanza 1 dell’11 agosto 199919 sull’asilo (OAsi 1)
2.4.1 Art. 32
Rubrica
La rubrica è adeguata al nuovo contenuto della disposizione.
Ad lett. c
Si tratta di adeguamenti redazionali necessari in considerazione del tenore dell’articolo 121 capoverso 2 Cost.: il termine «decisione d’allontanamento» è sostituito da «decisione di espulsione».
All’articolo 68 capoverso 1 LStr il legislatore ha assegnato a fedpol la competenza delle espulsioni per motivi politici volte al mantenimento della sicurezza interna ed esterna del Paese. In virtù dell’articolo 121 capoverso 2 Cost., il Consiglio federale potrà tuttavia continuare a ordinare tali espulsioni; di conseguenza alla lettera c va menzionato anche l’articolo 68 capoverso 1 LStr, mentre il rimando all’articolo 121 Cost. va integrato dalla menzione del capoverso 2.
Ad lett. d
La SEM può disporre l’allontanamento di persone nei cui confronti è stata ordinata l’espulsione ai sensi del diritto penale soltanto se la sentenza di espulsione penale non è ancora passata in giudicato.
In tal caso è l’autorità cantonale competente a decidere se sospendere l’esecuzione sia dell’espulsione obbligatoria, verificando se vi sono impedimenti all’esecuzione (cfr. art. 66d nCP), sia dell’espulsione non obbligatoria (cfr. anche art. 66abisnCP).
È invece la SEM a decidere se la persona interessata adempie la condizione di rifugiato. In tal caso, l’autorità cantonale competente deve, in linea di principio, sospendere l’esecuzione dell’espulsione penale (art. 66d cpv. 1 lett. a nCP). Se lo straniero è oggetto di una decisione di espulsione penale e la sua procedura d’asilo non è ancora conclusa, la SEM decide soltanto sullo status di rifugiato. Se questo non è riconosciuto, sta all’autorità cantonale competente decidere se l’esecuzione dell’espulsione penale è impedita da disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 66d cpv. 1 lett. b nCP). Lo stesso vale per gli stranieri che hanno presentato domanda d’asilo dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di espulsione penale.
2.4.2 Art. 34 cpv. 2
Modifica redazionale. Si veda il commento all’articolo 34a OAsi 1.