Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine
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2.4.3 Art. 34a Notifiche delle autorità cantonali
Le autorità cantonali devono informare la SEM anche nel caso in cui l’espulsione di uno straniero è stata eseguita. Questa informazione è rilevante per la SEM in particolare nel caso in cui la persona interessata presenti una nuova richiesta di asilo (cosiddette domande multiple, cfr. art. 111c LStr). Le notifiche delle autorità cantonali saranno disciplinate in un nuovo articolo, visto che l’articolo 34 è in combinato disposto con l’articolo 46 LAsi, il quale si riferisce esclusivamente all’esecuzione dell’allontanamento.
2.4.4 Art. 43 cpv. 2
Nel capoverso 2 si procede a un adeguamento redazionale alle modifiche di legge nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 121 capoverso 3 Cost.
2.5 Ordinanza 2 dell’11 agosto 199920 sull’asilo (OAsi 2)
2.5.1 Art. 24
Ad cpv. 1 lett. bbis
La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell’aiuto sociale per i rifugiati soggetti all’espulsione penale passata in giudicato tramite la somma forfettaria globale fino al momento in cui costoro lasciano definitivamente la Svizzera, anche con una partenza non controllata, ma al massimo per cinque anni dalla presentazione della domanda in seguito alla quale è stato concesso l’asilo. Questo poiché di regola, in base al principio di non respingimento, i rifugiati non devono lasciare la Svizzera e ai sensi della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati hanno diritto allo stesso tipo di prestazioni di assistenza di cui gode la popolazione autoctona.
Ad art. 1 lett. dbis
Analogamente a quanto previsto per i rifugiati per i quali è stata ordinata un’espulsione penale, secondo il capoverso 1 lettera bbisla Confederazione rimborsa ai Cantoni un importo forfettario globale anche per gli apolidi soggetti a un’espulsione penale passata in giudicato, per al massimo cinque anni dall’entrata in Svizzera. Come i rifugiati, anche gli apolidi godono della tutela del principio di non respingimento e ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195422 sullo statuto degli apolidi hanno diritto allo stesso tipo di prestazioni di assistenza di cui gode la popolazione autoctona.