Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine
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Esempio 2:
Un’espulsione è solo parzialmente assorbita dall’altra:
Espulsione 1: _____________________________________
Espulsione 2: _________________________
I---Assorbimento--I
Le differenze principali tra assorbimento e accumulo della durata di più espulsioni si possono avere quando in caso di recidiva è ordinata un’espulsione obbligatoria di 20 anni o nel caso del concorso retrospettivo. L’accumulo sarebbe una conseguenza logica se l’espulsione fosse soprattutto una pena mirata a infliggere un pregiudizio all’autore del reato. In tal caso tuttavia l’espulsione dovrebbe essere comminata in relazione alla colpa dell’autore e non in base a quanto tempo egli deve lasciare la Svizzera per ragioni di sicurezza.
Per i motivi illustrati, all’articolo 12a primo periodo OCP-CPM deve essere stabilito che il concorso di espulsioni va eseguito secondo il principio di assorbimento. Ciò significa che le espulsioni sono integrate l’una nell’altra per la loro durata di esecuzione simultanea.
Art. 12a, secondo periodo, sospensione dell’esecuzione
Secondo l’articolo 66d nCP l’esecuzione di un’espulsione obbligatoria può essere differita soltanto se vi si oppongono disposizioni cogenti del diritto internazionale.
Il nCP non ha una disposizione equivalente per l’espulsione non obbligatoria. Pertanto, l’esecuzione di un’espulsione non obbligatoria può essere sospesa anche per altri motivi, ad esempio quelli attualmente previsti all’articolo 83 LStr, secondo cui l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Sarebbe persino ipotizzabile una seconda verifica della proporzionalità prima dell’esecuzione se dalla sentenza le circostanze sono cambiate in maniera considerevole. Un’altra soluzione potrebbe essere, infine, l’interruzione dell’esecuzione per motivi umanitari o altri motivi gravi.
Se contro la stessa persona è pronunciata sia un’espulsione obbligatoria sia una non obbligatoria, al più tardi al momento dell’esecuzione simultanea c’è da chiedersi a quali condizioni è possibile la sospensione dell’esecuzione.
Secondo il principio di assorbimento, che prevede che l’espulsione più breve sia integrata in quella più lunga, anche la norma di esecuzione meno incisiva dovrebbe essere assorbita da quella più rigorosa. Pertanto, nell’esecuzione simultanea di più espulsioni vanno applicate le regole per l’esecuzione più severa, ovvero quella obbligatoria.
Oltre al principio di assorbimento, nell’articolo 12a secondo periodo OCP-CPM va quindi stabilito che per l’esecuzione simultanea di un’espulsione obbligatoria e una non obbligatoria la sospensione dell’esecuzione è retta dall’articolo 66d nCP.