Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il 28 novembre 2010, il Popolo e i Cantoni hanno approvato l’iniziativa popolare «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (iniziativa espulsione)» respingendo un controprogetto indiretto1.

Il 20 marzo 2015 il Parlamento ha adottato le modifiche del Codice penale (CP)2 e del Codice penale militare del 13 giugno 19273 (CPM) volte ad attuare l’articolo 121 capoversi 3–6 della Costituzione federale (Cost.)4 sull’espulsione di stranieri che commettono reati5. Con queste nuove disposizioni è introdotta un’espulsione di diritto penale (a seguire anche «espulsione penale»), che intende sostituire le corrispondenti misure di diritto degli stranieri per gli stranieri che hanno commesso un crimine o un delitto.

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2015. Il 4 marzo 2016 il Consiglio federale ha fissato al 1° ottobre 2016 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. La revisione comporta la modifica o l’integrazione di numerose ordinanze del Consiglio federale.

1.2 La normativa proposta

Le ordinanze da adeguare disciplinano i settori del diritto in materia di stranieri e di asilo, del diritto penale e del diritto in materia di polizia.

Nell’ambito della modifica del 20 marzo 2015 del CP e del CPM è stato adeguato anche il diritto in materia di stranieri e di asilo. Le modifiche d’ordinanza (cfr. n. 2.1–2.6) perseguono in questo caso principalmente lo scopo di trasporre nelle stesse il nuovo statuto giuridico, definito nella legge, degli stranieri e delle persone del settore dell’asilo per cui è stata ordinata l’espulsione penale. Va inoltre garantita la registrazione dei dati relativi a questo tipo di espulsione nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Infine, le misure di respingimento secondo il diritto degli stranieri vanno coordinate con la nuova espulsione di diritto penale.

Nelle ordinanze del settore del diritto penale (cfr. n. 2.7 e 2.8) vanno in particolare definite le competenze per l’esecuzione e i costi nel caso in cui nell’esecuzione confluiscano pene, misure stazionarie ed espulsioni penali decise in sentenze di diversi Cantoni. Inoltre, va stabilito quali dati riguardanti l’espulsione penale e la sua esecuzione devono essere registrati nel casellario giudiziale VOSTRA, da che autorità vanno inseriti, chi può accedervi e quali dati devono automaticamente essere trasmessi ad altre autorità.

1FF 2011 2529

2 RS 311.0

3 RS 321.0

4 RS 101

5 FF 2015 2281. Il CP e il CPM nella versione del 20 mar. 2015 sono qui citati come nCP e nCPM.