Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine
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comporta anche un adeguamento del titolo tedesco dell’ordinanza. Il titolo italiano non pone problemi poiché si tratta di due tipi di «espulsione».
In ragione della modifica nel titolo tedesco, nella fase finale dell’attuazione del progetto saranno adeguate le disposizioni di altre ordinanze che vi rimandano.
2.3.2 Art. 2, 3, 5 cpv. 3, 6 cpv. 2, 7, 8, 9, 10, 11 cpv. 1 lett. a e 13
In queste disposizioni va esplicitamente menzionata l’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abisCP oppure 49a o 49abisCPM così che la SEM assista i Cantoni anche nell’esecuzione dell’espulsione penale come dagli articoli 71 nLStr e 1 OEAE.
2.3.3 Art. 15a cpv. 1
Nel primo periodo del capoverso 1 è eliminato «in materia di stranieri», poiché gli articoli 73 segg. si riferiscono genericamente alle autorità competenti. Inoltre, i Cantoni responsabili per l’esecuzione dell’espulsione penale possono scegliere se affidare tale compito alle autorità di esecuzione delle pene, alle autorità in materia di stranieri o a entrambe18.
2.3.4 Art. 15f – 15i
In queste disposizioni va esplicitamente menzionata l’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abisCP oppure 49a o 49abisCPM. La modifica non interessa la versione tedesca dal momento che il termine «Ausschaffung» copre l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della LStr e della nuova espulsione ai sensi del CP e CPM.
2.3.5 Art. 15j cpv. b
La modifica riguarda un adeguamento redazionale («degli allontanamenti» è sostituito da «dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della presente ordinanza») e l’aggiunta dell’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abisCP oppure 49a o 49abis CPM.
2.3.6 Art. 18 (abrogato)
L’articolo 86 capoverso 1 nLStr prevede che, per quanto concerne gli standard dell’aiuto sociale, ai rifugiati ammessi provvisoriamente e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abisCP oppure 49a o 49abisCPM si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo. L’articolo 18 OEAE diventa pertanto superfluo.
18 FF 2013 5163, 5193 e 5239