Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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2.7.5 Art. 14a Concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni

La OCP-CPM in vigore prevede che i Cantoni coinvolti decidano insieme e caso per caso a chi compete l’esecuzione delle sanzioni eseguibili simultaneamente pronunciate in diversi Cantoni (art. 13 OCP-CPM). Le regole per la competenza previste all’articolo 14 OCP-CPM sono applicate soltanto se i Cantoni interessati non hanno convenuto altrimenti.

A questo principio si deroga quando vi è concorso di un’espulsione e di sanzioni privative della libertà: in tal caso le priorità sono stabilite secondo l’articolo 66c capoversi 2 e 3 nCP (cfr. commento all’art. 14a cpv. 1 e 2 OCP-CPM).

Nel concorso di espulsioni penali ordinate da diversi Cantoni potrebbe invece essere applicato il principio vigente (cfr. commenti all’art. 14a cpv. 3 OCP-CPM). Tuttavia, da una consultazione preventiva condotta dall’UFG presso i tre concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure è emersa la proposta di invertire questo principio: in linea di massima dovrebbero valere le regole definite nell’ordinanza. I Cantoni coinvolti prenderanno accordi specifici soltanto in casi eccezionali con il vantaggio che non è necessario per ogni singolo caso un accordo tra i Cantoni.

Il concorso di espulsione e sanzioni ordinate da diversi Cantoni richiede regole specifiche difficili da integrare negli articoli 13 e 14 OCP-CPM, pertanto si propone di inserirle in un nuovo l’articolo 14a OCP-CPM.

Art. 14a cpv. 1 e 2 Concorso di un’espulsione con pene o misure privative della libertà

Valgono per analogia le considerazioni fatte al numero 2.7.4: le pene non condizionali e le misure privative della libertà di un Cantone hanno la precedenza esecutiva sull’espulsione penale ordinata da un altro Cantone. Il nuovo l’articolo 14a capoverso 1 deve esplicitamente rimandare alle norme dell’articolo 66c capoversi 2 e 3 nCP per il concorso di un’espulsione e di una sanzione privativa della libertà pronunciate da diversi Cantoni

Inoltre, secondo l’articolo 14a capoverso 2 OCP-CPM il Cantone competente per l’esecuzione dell’espulsione è in linea di massima quello che l’ha ordinata (e non il Cantone in cui, ad esempio, l’autore del reato ha scontato una precedente sanzione privativa della libertà).

Art. 14a cpv. 3 Concorso di più espulsioni

Si pone la questione di quale sia il Cantone competente per l’esecuzione quando vi è concorso di espulsioni ordinate da diversi Cantoni.

Il diritto vigente fino al 2006 non prevedeva disposizioni in tal senso per la vecchia espulsione penale.

L’articolo 14 OCP-CPM prevede diverse competenze per l’esecuzione delle sanzioni attuali. In principio, sarebbe plausibile applicare all’espulsione penale le regole di competenza previste dalle lettere a–c: è competente il Cantone che ha ordinato l’espulsione più lunga, che ha pronunciato la sentenza di espulsione passata in