Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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3 Basi legali

Le modifiche delle ordinanze sono giustificate dalle competenze di emanare le singole ordinanze.

La disposizione sulla durata dell’espulsione penale proposta (art. 17a OCP-CPM; cfr. n. 2.7) rappresenta una norma secondaria basata direttamente sull’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)35.

4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

4.1 Per la Confederazione

Le modifiche d’ordinanza proposte in questa sede non hanno ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale che vanno oltre quelle risultanti dalle nuove disposizioni sull’espulsione penale che entrano in vigore il 1° ottobre 2016. Gli unici costi degni di menzione sono quelli relativi all’adeguamento immediato di VOSTRA, che rimangono tuttavia entro i limiti di quanto già preventivato per i mezzi informatici dell’UFG. La nuova applicazione VOSTRA, che comprenderà anche la soluzione definitiva per l’espulsione penale, sarà realizzata secondo le direttive informatiche della Confederazione. La rispettiva richiesta di stanziamento dei fondi sarà presentata nel quadro dell’entrata in vigore della nuova legge sul casellario giudiziale attualmente al vaglio del Parlamento.

4.2 Per i Cantoni

Le modifiche d’ordinanza proposte non dovrebbero avere ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale che non siano già legate alle nuove disposizioni di legge.

Gli obblighi supplementari, relativi all’iscrizione in determinate banche dati dei dati riguardanti gli ordini e l’esecuzione delle espulsioni penali o alla notifica degli stessi ad altre autorità, avranno conseguenze soltanto marginali per le autorità competenti.

5 Ripercussioni sugli accordi sulla libera circolazione e sull’Accordo di associazione a Schengen

Rispetto alla modifica di legge del 20 marzo 2005 le modifiche d’ordinanza non hanno alcuna ripercussione aggiuntiva sull’Accordo del 21 giugno 199936 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.

Con la modifica dell’Ordinanza N-SIS (cfr. n. 2.11) si tiene conto delle esigenze dell’Accordo di associazione a Schengen37.

35RS 101

36 RS 0.142.112.681

37 RS 0.362.31, 362.1, 362.32, 0.362.33, 0.362.311