Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine
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2.11.2 Art. 7 cpv. 1 lett. i
Il tenore della disposizione è modificato indipendentemente dalla presente modifica d’ordinanza dovuta all’introduzione dell’espulsione penale: è eliminata la possibilità di ordinare divieti d’entrata, che secondo l’articolo 67 LStr compete esclusivamente alla SEM. Resta immutato il diritto di consultazione delle autorità cantonali competenti in materia di migrazione per l’adempimento dei propri compiti.
2.11.3 Art. 18 cpv. 4
Questa disposizione non è modificata in seguito all’introduzione dell’espulsione di diritto penale, ma per formulare in modo più chiaro il testo in vigore; il contenuto della disposizione resta immutato.
2.11.4 Art. 18 cpv. 5
Quando viene fermata una persona segnalata ai fini dell’espulsione penale, l’Ufficio SIRENE informa senza indugio la competente autorità d’esecuzione in modo che questa possa mettere in atto i necessari provvedimenti d’urgenza.
2.11.5 Art. 20
Un’espulsione penale può essere iscritta nel SIS come divieto d’entrata e di soggiorno soltanto se alla base della segnalazione vi è una decisione o una sentenza di un’autorità amministrativa o giudiziaria.
2.11.6 Art. 21 cpv. 3, secondo periodo
Se fossero obbligati a trasmettere a SIRENE tutte le singole informazioni supplementari relative alle espulsioni penali, per i Cantoni risulterebbe un onere sproporzionato (che potrebbe eventualmente arrivare a comprende l’organizzazione di un servizio di picchetto). Risulta quindi più efficiente permettere a SIRENE di accedere a tali dati da una piattaforma centralizzata, ad esempio dal casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Va pertanto concesso l’accesso online a VOSTRA all’Ufficio SIRENE, in modo che possa richiamare, rapidamente e in ogni momento, le necessarie informazioni supplementari relative all’espulsione penale (cfr. n. 2.8.7). In questo modo si può evitare di subordinare la trasmissione delle informazioni al limite di 12 ore previsto dal primo periodo del capoverso 3.
2.11.7 Art. 51, rubrica
Il diritto di informazione vale anche in caso di espulsione penale. La rubrica è pertanto adeguata con l’iperonimo «divieto d’entrata e di soggiorno».