Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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Nel SIS saranno registrate le espulsioni penali contro gli stranieri che non provengono dallo spazio Schengen (cfr. 2.11); questi non devono semplicemente lasciare la Svizzera, ma l’intero spazio Schengen in virtù dell’art. 24 del Regolamento (CE)

n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Le informazioni del SIS provengono da RIPOL e da SIMIC. La registrazione in RIPOL di un’espulsione penale da eseguire (cfr. sopra) genera una comunicazione al SIS. L’interfaccia tra SIMIC e SIS sarà adeguata in un secondo momento. Infine, all’Ufficio SIRENE dovrà essere concesso un accesso online a VOSTRA, in modo da garantire uno scambio costante e rapido di informazioni supplementari sull’espulsione penale con i servizi stranieri (cfr. 2.8.7 e 2.11.6).

2 Modifiche di ordinanze

2.1 Ordinanza del 24 ottobre 200712 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

2.1.1 Art. 52 cpv. 1 lett. e (nuova)

Lo straniero contro cui è cresciuta in giudicato una sentenza d’espulsione penale e sulla cui domanda d’asilo non sia ancora stato deciso con sentenza passata in giudicato deve lasciare la Svizzera. Pertanto, fino al termine della procedura d’asilo non deve essergli consentito l’esercizio di un’attività lucrativa.

2.1.2 Art. 65

Oltre ai rifugiati ammessi provvisoriamente o riconosciuti, il termine «rifugiato» sarà applicato anche a rifugiati oggetto di un’espulsione penale passata in giudicato. Per costoro deve essere autorizzato l’esercizio di un’attività lucrativa o il cambio di impiego ai sensi della Convenzione sui rifugiati (cfr. art. 59 della legge del 26 giugno 199813 sull’asilo [LAsi] nel testo del 20 marzo 201514).

2.1.3 Art. 70 cpv. 1

L’articolo 61 capoverso 1 nLStr prevede due nuovi casi in cui un permesso decade: con il passaggio in giudicato dell’espulsione obbligatoria ai sensi dell’articolo 66a CP o dell’articolo 49a CPM (art. 61 cpv. 1 lett. e nLStr), oppure con l’esecuzione dell’espulsione non obbligatoria ai sensi dell’articolo 66abisCP o dell’articolo 49abis CPM (art. 61 cpv. 1 lett. f nLStr).

L’articolo 70 capoverso 1 OASA disciplina i casi in cui un permesso decade nel corso della carcerazione preventiva o dell’esecuzione di una pena detentiva, di misure di diritto penale (art. 59-61, 63 e 64 LStr) o di un ricovero a scopo di assistenza (dal 1° gennaio 2013 disciplinato all’art. 426 del Codice civile [CC]15) e

12 RS 142.201

13 RS 142.31

14 FF 2015 2281. La LAsi nella versione del 20 mar. 2015 è qui citata come nLAsi.

15 RS 210