Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine
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Il diritto in materia di polizia è interessato per quanto concerne le ordinanze relative a banche dati (cfr. n. 2.9–2.11). In particolare, va assicurato che i dati riguardanti le espulsioni penali possano essere registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e nel sistema d’informazione Schengen N-SIS.
Le disposizioni di legge del 20 marzo 2015 sull’attuazione dell’articolo 121 capoversi 3−6 Cost. prevedono una base legale per l’attuazione della mozione del consigliere nazionale Felix Müri «Statistica sull’espulsione di criminali stranieri» (13.3455) del 17 giugno 2013 (nell’art. 3 cpv. 4bisdella legge federale del 20 giugno 20036 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo [LSISA]). Le modifiche all’ordinanza del 29 settembre 20067 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA, cfr. n. 2.8) tengono conto per quanto possibile delle richieste di questa mozione e creano le condizioni per poter usare i dati in VOSTRA come base per la stesura delle statistiche. L’effettiva attuazione della mozione Müri sarà però oggetto di un altro progetto.
1.3 Rapporto tra l’espulsione penale e le misure di respingimento contemplate dal diritto degli stranieri
Il diritto in vigore fino a fine 2006 prevedeva che per un reato potesse essere ordinata sia un’espulsione penale che una misura di respingimento basata sul diritto in materia di stranieri. Questo dualismo ha spesso generato decisioni contraddittorie e difficilmente comprensibili per il condannato ed è stato uno dei motivi che hanno portato all’abolizione dell’espulsione secondo il diritto previgente8. In linea di massima, un’espulsione penale obbliga gli stranieri che hanno commesso un crimine o un reato a lasciare la Svizzera. Per evitare il dualismo criticato nella normativa previgente, il testo del 20 marzo 20159 della legge del 16 dicembre 200510 sugli stranieri (LStr) introduce negli articoli 62 capoverso 2 e 63 capoverso 3 regole di collisione, il cui tenore si riferisce a stranieri in possesso di un permesso per il soggiorno in Svizzera. Questa normativa si applica sia alla revoca del permesso di dimora, sia alla mancata proroga di un permesso, in ragione della sistematica legislativa (gli articoli 32 segg. LStr rimandano agli articoli 62 3 63 LStr nella loro totalità).
Le autorità competenti in materia di stranieri possono revocare il diritto di soggiorno o imporre misure di respingimento ai condannati stranieri anche per motivi diversi dall’aver commesso un reato punito penalmente. Il reato può inoltre essere cumulato ad altri motivi. Tuttavia, la revoca del diritto di soggiorno e/o le misure di respingimento del diritto in materia di stranieri (allontanamento o divieto d’entrata) non dovrebbero essere ordinate esclusivamente sulla base di un reato. È fatta un’eccezione per i reati commessi all’estero (e non perseguibili in Svizzera) che possono portare a una revoca dell’autorizzazione e/o all’imposizione di un allontanamento e di un divieto d’entrata. Nelle modifiche d’ordinanza si rinuncia a un’indicazione interpretativa in tal senso; spetterà alla Segreteria di stato per la
6 RS 142.51
7 RS 331
8 Messaggio del 21 set. 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669, n. 213.47
9 FF 2015 2289. La LStr nella versione del 20 mar. 2015 è qui citata come nLStr.
10 RS 142.20