Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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Dato che i giudici e le autorità esecutive iscrivono in VOSTRA le sentenze di espulsione e le decisioni di esecuzione, è al vaglio la possibilità che l’UFG registri i dati necessari con il supporto di VOSTRA e li inoltre alla SEM. In questo modo si eviterebbe ai giudici e alle autorità preposte all’esecuzione un nuovo obbligo di comunicazione (cfr. n. 1.4 e 2.1.4).

Secondo la normativa proposta, l’UFG inoltrerebbe alla SEM tutte le sentenze, le decisioni d’esecuzione e le decisioni successive riguardanti un’espulsione, nonché le modifiche del caso, come l’eliminazione dal casellario di una sentenza con espulsione in seguito a un’iscrizione errata, la cancellazione dell’espulsione da una sentenza e le rettifiche delle decisioni d’esecuzione e delle decisioni successive se relative all’espulsione. Non sarebbero invece notificate le modifiche dei dati sulle persone e dei dati concernenti false identità.

2.8.9 Art. 25 cpv. 2, frase introduttiva e n. 13bis, 28 e 29

L’articolo 25 Ordinanza VOSTRA stabilisce quali dati compaiono nell’estratto per privati, facendo riferimento ai dati definiti nell’allegato 1. Le modifiche apportate all’allegato 1 si applicano per analogia anche all’estratto per privati.

Il nuovo testo della frase introduttiva all’articolo 25 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA mira a chiarire che non soltanto le decisioni d’esecuzione, ma anche i semplici «dati relativi all’esecuzione» devono comparire nell’estratto, come previsto attualmente nella rubrica dell’articolo 6 Ordinanza VOSTRA.

L’articolo 25 capoverso 2 numero 13bisOrdinanza VOSTRA stabilisce che per la misura «espulsione penale» deve esserne indicata anche la durata.

L’articolo 25 capoverso 2 numero 29 Ordinanza VOSTRA stabilisce quali dati successivamente rilevati devono comparire nell’estratto per privati (cfr. il commento all’art. 6 cpv. 4 lett. a Ordinanza VOSTRA). Questi sono importanti per il calcolo della durata dell’espulsione penale e a fini statistici.

Non sono invece necessari adeguamenti per le decisioni successive, poiché dalla normativa vigente si evince già che quelle elencate all’articolo 6 capoverso 4 lettere b–c Ordinanza VOSTRA compaiono nell’estratto per privati (cfr. art. 25 cpv. 2

n. 14–16 Ordinanza VOSTRA).

2.8.10 All. 1 n. 4.22, 5 e 5.17

Nell’allegato 1 sono elencati tutti i dati significativi per VOSTRA. Sono inevitabili alcune ridondanze rispetto ad altre regole di iscrizione. Scopo dell’allegato 1 è rendere visibile la struttura dei dati.

Secondo il nuovo numero 4.22, i dati della sentenza di cui all’allegato 1 numero 4 comprendono anche l’«espulsione penale» e la sua «durata».

La modifica dell’allegato 1 numero 5 mira a chiarire che non sono elencate soltanto le decisioni, ma anche i meri «dati relativi all’esecuzione».

I dati relativi all’esecuzione elencati nel nuovo numero 5.17 coincidono con i dati menzionati all’articolo 6 capoverso 4 lettera a. Questi sono importanti per il calcolo della durata dell’espulsione penale e a fini statistici.