Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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- infine sarà esaminata l’opportunità di creare un’interfaccia tra VOSTRA e

SIMIC per consentire lo scambio diretto di dati tra i due sistemi. In tal caso andrà creata una base legale esplicita.

2.8.2 Art. 4 cpv. 1 lett. ebis

L’articolo 4 elenca tutte le sanzioni da registrare in VOSTRA; a queste si aggiunge ora l’espulsione penale. La limitazione all’espulsione penale pronunciata in Svizzera è necessaria per evitare che nel calcolo dei termini siano incluse anche le espulsioni pronunciate all’estero.

2.8.3 Art. 6 cpv. 4

L’articolo 6 capoverso 4 elenca tutte le decisioni d’esecuzione e i dati relativi all’esecuzione successivamente rilevati riguardanti un’espulsione penale da iscrivere in VOSTRA.

Per il calcolo dell’inizio dell’espulsione, la lettera a prevede che sia registrata la data di partenza effettiva (cfr. art. 66c cpv. 5 nCP) o, se questa non è nota, la data entro cui lo straniero deve lasciare la Svizzera (cfr. art. 17a OCP-CPM, secondo cui è determinante la data «indicata nella decisione dell’autorità d’esecuzione», motivo per cui si può parlare anche di «data di partenza ordinata»).

La data di partenza effettiva sarà nota solo in casi eccezionali, segnatamente quando lo straniero è scortato all’estero, come avviene in caso di espulsione, estradizione o consegna ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero. A questo tipo di partenze si affianca la partenza non controllata, in cui il condannato lascia la Svizzera senza la scorta (ovvero la coazione) dell’autorità. In tal caso ci si basa sulla data di partenza ordinata; se successivamente si viene a conoscenza che la data di partenza effettiva è un’altra, la registrazione può essere corretta. Ai fini dell’attuazione della mozione Müri 13.3455 vanno indicati in VOSTRA anche i motivi della partenza per permettere una valutazione statistica differenziata dell’esecuzione dell’espulsione penale.

Nei casi indicati, le seguenti autorità d’esecuzione sono competenti per la notifica o la registrazione della data di partenza:

- rinvio coatto (cfr. art. 69 cpv. 1 LStr): l’autorità cantonale preposta

all’esecuzione penale o l’autorità cantonale competente in materia di stranieri

– in base al piano cantonale di attuazione;

- estradizione o consegna ai fini dell’esecuzione della sanzione nel Paese

d’origine: le autorità della Confederazione preposte all’assistenza giudiziaria che hanno coordinato le procedure di estradizione o trasferimento;

- se un’autorità viene casualmente a conoscenza della data di partenza effettiva

(non coatta): l’autorità competente in materia di stranieri a cui la suddetta autorità comunica poi tale informazione;

- notifica della data di partenza ordinata: l’autorità preposta all’esecuzione delle

pene o l’autorità competente in materia di stranieri a cui il piano cantonale di esecuzione ha affidato la competenza per l’esecuzione dell’espulsione.