Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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d’esecuzione e dei dati relativi all’esecuzione di cui all’articolo 6 capoverso 4 Ordinanza VOSTRA comportano nuovi obblighi di iscrizione per le autorità cantonali della migrazione e per le autorità della Confederazione preposte all’assistenza giudiziaria (cfr. n. 2.8.11). Le autorità di esecuzione delle pene sottostanno già oggi a un obbligo di iscrizione in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 lettera c Ordinanza VOSTRA.

2.8.7 Art. 21 cpv. 1, 2 lett. j e cpv. 5 nonché articolo 22 cpv. 1quater

Nel capoverso 1 sono introdotti i riferimenti alle pertinenti norme del CP (si tratta della menzione dell’art. 367 cpv. 2ternCP).

Al capoverso 2 lettera j è concesso l’accesso online a VOSTRA all’Ufficio SIRENE dell’Ufficio federale di polizia. Nel caso di una ricerca volta a coordinare ed eseguire misure di respingimento, essenzialmente l’ufficio SIRENE deve poter dare informazioni supplementari in casi urgenti, al di fuori degli orari d’ufficio, in merito a un’espulsione penale ordinata dalla Svizzera (cfr. n. 2.11.6). L’accesso online è previsto all’articolo 51 lettera a numero 12 del progetto di legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi30). Tale progetto è attualmente sottoposto a delibera parlamentare. Fino all’entrata in vigore della LCaGi, la base legale per l’accesso online dell’ufficio SIRENE sarà data a livello di ordinanza in virtù dell’articolo 367 capoverso 3 CP. Ai fini della presente ordinanza, è tralasciato il testo «... a localizzare gli autori di reati e ...» previsto all’articolo 51 lettera a numero 12 LCaGi. La formula «misure di respingimento di stranieri» include l’espulsione penale.

L’articolo 367 capoverso 2ternCP non comprende tutti i diritti di accesso delle autorità. Pertanto, per i diritti di accesso definiti agli articoli 21 e 22 Ordinanza VOSTRA sono necessarie disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 367 capoverso 2ternCP:

- l’articolo 21 capoverso 5 Ordinanza VOSTRA disciplina i diritti di consulta-

zione dell’Ufficio federale di polizia, delle autorità cantonali preposte alla naturalizzazione e del Servizio delle attività informative della Confederazione; queste autorità rientrano tra quelle che devono essere a conoscenza delle sentenze per lo meno per la durata dell’espulsione;

- l’articolo 22 capoverso 1quaterOrdinanza VOSTRA disciplina l’accesso per le

restanti autorità, che non necessitano di un diritto perpetuo di consultazione delle sentenze con espulsione e che hanno un accesso online non operativo ai sensi del diritto penale o un diritto di consultazione su domanda scritta.

2.8.8 Art. 22a (alternativa all’art. 82 cpv. 1bis–1quater OASA)

L’espulsione penale deve essere registrata in SIMIC in modo che possa esplicare i necessari effetti proibitivi nell’ambito del rilascio dei permessi.

30 FF 2014 5116