Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine

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Art. 32 Informazioni sulla domanda

Secondo il capoverso 1 lettera a, la domanda deve contenere una descrizione della malattia non trasmissibile fortemente diffusa o maligna sulla quale il registro raccoglie dati. Tale descrizione deve essere scientificamente corretta e contenere dati sulla diffusione della malattia. Secondo la lettera b, il registro deve inoltre dimostrare di perseguire almeno uno degli scopi di cui all’articolo 2 LRMT. Il preventivo dettagliato e il piano di finanziamento consentono al servizio chiamato a esprimersi di valutare se il finanziamento del progetto è sostenibile (lett. c). L’informazione sui contributi di Cantoni o terzi secondo la lettera d non significa che devono già essere stati effettuati versamenti o investimenti, è sufficiente una conferma vincolante di finanziamento. Deve inoltre essere dimostrato che il sistema di garanzia della qualità del registro si attiene a regole riconosciute (lett. e). In merito alla garanzia della qualità nei registri medici, nel luglio 2016 l’ANQ, la FMH, H+, l’ASSM e Medicina Universitaria Svizzera hanno pubblicato raccomandazioni che costituiscono gli standard minimi per la struttura e l’esercizio di registri sanitari, ossia per le raccolte sistematiche di dati sanitari personali. Non vengono considerati i registri contenenti unicamente casi di singoli medici o istituzioni, dato che non consentono analisi o proiezioni su scala nazionale (lett. f).

Art. 33 Pareri di esperti

L’UFSP può rivolgersi a servizi pubblici o privati, come l’UST, l’Osservatorio svizzero della salute, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, oppure ad associazioni professionali, come l’ASSM o l’ANQ, per chiedere un parere tecnico sull’importanza e la rilevanza del registro richiedente per la stesura di rapporti sulla salute. Gli interpellati devono anche valutare in che misura gli scopi del registro richiedente corrispondono a quelli di cui all’articolo 2 LRMT.

Art. 34 Calcolo del contributo e contabilità

Secondo il capoverso 1, il contributo ammonta al massimo al 50 per cento delle spese d’esercizio dichiarate o delle spese di sviluppo previste. Con il capoverso 2 si assicura che il registro tenga una contabilità propria, separata da quella degli altri compiti dell’organizzazione richiedente.

Art. 35 Decisione di sussidio

Secondo il capoverso 1, gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di decisione di sussidio. In questo modo, l’UFSP ha la possibilità di definire obiettivi intermedi e di assoggettare il versamento dei contributi all’adempimento di condizioni. La conferma dei contributi avviene su base annua. La decisione di sussidio deve essere formulata secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu, RS 616.1).

Secondo il capoverso 2, un contributo d’esercizio è versato al massimo per cinque anni.

Sezione 10: Delega di compiti

La Confederazione gestisce il SNRT, il registro dei tumori pediatrici e il servizio di pseudonimizzazione, e il Consiglio federale può delegare i compiti loro assegnati a organizzazioni o persone esterne all’Amministrazione federale (art. 31 e 33 LRMT). Il diritto vigente non disciplina però chiaramente come questa delega debba avvenire. Considerata l’autorizzazione generale a emanare ordinanze di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.), per la concretizzazione della competenza di delega (art. 33 cpv. 1 LRMT) sussiste un certo margine per un disciplinamento della procedura a livello di ordinanza a patto che in questo modo non vengano introdotti in linea di principio nuovi diritti od obblighi. Va in ogni caso garantito che la selezione tra i potenziali candidati avvenga secondo criteri oggettivi nel quadro di una procedura trasparente e senza discriminazioni. In esecuzione dell’articolo 33 capoverso 1 LRMT, l’ORMT prevede la procedura seguente.

Art. 36 Procedura di selezione

Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale fa uso della possibilità prevista dalla legge di delegare i