Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine

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e del registro dei tumori pediatrici. Il dato che fa stato è il codice secondo l’ICD-10. Le malattie tumorali non figuranti nell’allegato 1 non sono soggette all’obbligo di notifica (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. b LRMT). Ne è un esempio il basalioma (carcinoma basocellulare) negli adulti. Come già spiegato nel messaggio concernente la LRMT (FF 2014 7529, pag. 7577), il basalioma è molto diffuso anche in Svizzera e la sua incidenza è in aumento in tutto il mondo. Con l’introduzione dell’obbligo di notifica, ci sarebbe un numero elevato di nuovi casi da registrare. Considerato che questa malattia è facilmente curabile e molto raramente metastasizzante, il dispendio per una registrazione capillare è al momento tuttavia ancora considerato eccessivo in rapporto al beneficio che ne trarrebbe la popolazione. In conformità all’articolo 32 capoverso 4 LRMT, i Cantoni mantengono però il diritto di prevedere raccolte di dati cantonali su questo tumore.

L’allegato 1 specifica inoltre le malattie tumorali e i gruppi di persone di cui occorre notificare dati supplementari. Per la definizione dei dati supplementari fa stato in particolare la loro rilevanza per i rapporti sulla salute. In una prima fase dopo l’entrata in vigore vanno notificati i dati supplementari sulle tre malattie tumorali più frequenti nelle donne e negli uomini adulti, ossia cancro alla prostata, al seno, ai polmoni e all’intestino.

Se tra gli adulti dominano i carcinomi, tra i bambini si riscontrano soprattutto leucemie, tumori al cervello, una serie di tumori embrionali (retinoblastoma, neuroblastoma, nefroblastoma ed epatoblastoma, nonché tumori delle cellule germinali) e sarcomi. Sebbene soltanto l’1 per cento si manifesti prima del 21° anno d’età, le nuove malattie tumorali sono rilevanti soprattutto per il gran numero di anni di vita colpiti. La loro comparsa in giovane età ha ripercussioni considerevoli sui bambini colpiti e sui loro familiari. Per garantire una diagnosi e una terapia corrette, per i bambini e gli adolescenti vanno notificati dati supplementari per tutte le malattie tumorali per le quali sono stati raccolti dati di base.

Se gli sviluppi scientifici sul piano nazionale e internazionale dovessero richiedere la raccolta di ulteriori dati di base, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è autorizzato ad aggiornare l’allegato 1 in virtù del capoverso 2.

Art. 7 Definizione del periodo di notifica e della forma della notifica

Il capoverso 1 stabilisce che tutti i dati diagnostici di adulti, bambini e adolescenti siano notificati al registro dei tumori dal momento della diagnosi fino alla guarigione o al decesso del paziente.

Conformemente al capoverso 2, i dati sul primo trattamento sono in generale soggetti all’obbligo di notifica dal momento della diagnosi fino al termine del primo trattamento. L’espressione «primo trattamento» si orienta alla definizione che figura nel glossario in coda al messaggio concernente la LRMT (FF 2014 7529, pag. 7617) e comprende tutte le tappe del percorso terapeutico stabilito dopo la diagnosi. Queste vengono di norma stabilite, prima dell’inizio del trattamento, da un tumor board o

nell’ambito di un altro processo decisionale strutturato. Al fine di documentare il quadro temporale approssimativo previsto per il primo trattamento, al registro dei tumori competente va trasmesso il corrispondente rapporto.

In conformità al capoverso 3, per determinati tipi di tumore citati nell’allegato 1 i dati supplementari devono essere notificati fino al termine degli ulteriori trattamenti.

I requisiti per la trasmissione elettronica dei dati prevista dal capoverso 4 sono retti dall’articolo 28.

Per mantenere entro limiti accettabili il dispendio richiesto dalla registrazione dei tumori a chi è soggetto all’obbligo di notifica, il capoverso 5 consente di trasmettere al registro dei tumori anche rapporti che verrebbero allestiti comunque a scopo di documentazione nel quadro dell’attività professionale. A titolo di esempio, può trattarsi di rapporti del tumor board, di referti chirurgici, patologici, istologici o citologici, di rapporti stilati alla dimissione dall’ospedale, di lettere del medico o di estratti dalla cartella medica. L’importante è che tali documenti contengano esclusivamente informazioni in relazione alla malattia tumorale.