Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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caso è la relazione tra insorgenza di tumore al fegato e infezioni virali croniche (epatite C o B). La lettera d sancisce l’obbligo di notifica del metodo e delle circostanze d’esame. Sotto il primo ricadono ad esempio gli esami citologici o istologici, le autopsie, la diagnostica per immagini, gli esami clinici o – in assenza di altre informazioni – le informazioni riportate sull’atto di morte (i cosiddetti casi «Death Certificate Only [DCO]»4). Con «circostanze d’esame» si intendono, ad esempio, i sintomi clinici, i referti casuali, le autopsie, gli esami di routine, i programmi di diagnosi precoce, gli screening opportunistici o gli autoesami.
Art. 2 Dati di base sul primo trattamento
In esecuzione dell’articolo 3 capoverso 1 lettera g LRMT, l’articolo 2 ORMT definisce i dati di base sul primo trattamento (in termini clinici: complesso terapeutico iniziale) che devono essere notificati al registro dei tumori.
Sotto il tipo di trattamento (lett. a) va indicato ad esempio se si tratta di intervento chirurgico, chemioterapia, radioterapia, terapia ormonale, trapianto di midollo osseo o di cellule staminali, il codice del trattamento, ad esempio il codice CHOP,5 nonché, in caso di obiettivo curativo, gli aspetti temporali del piano terapeutico (neoadiuvante, adiuvante ecc.). Questi dati devono essere notificati per ogni singola tappa del percorso terapeutico inserita nel quadro del primo trattamento, rispettivamente del complesso terapeutico iniziale. Conformemente al messaggio concernente la LRMT (FF 2014 7529 pag. 7617), il primo trattamento comprende tutte le tappe del percorso terapeutico stabilito dopo la diagnosi. Può includere interventi chirurgici, cicli di chemioterapia e radioterapia e altre terapie, così come le cure palliative. Il piano terapeutico stabilito inizialmente può prevedere varianti che vengono attuate a seconda del decorso della malattia. Di regola, dopo una diagnosi di tumore un primo trattamento può durare anche diversi mesi.
Per l’obiettivo del trattamento, di cui anch’esso alla lettera a, occorre specificare se è ad esempio curativo, palliativo o esplorativo. Le basi su cui si fonda la decisione terapeutica (lett. b) comprendono informazioni che spieghino se, quando e perché un cosiddetto tumor board si è espresso a favore di tale trattamento o se ha avuto luogo un altro processo decisionale strutturato. L’inizio del trattamento di cui alla lettera c è di importanza decisiva soprattutto per rispondere alla domanda sul tempo trascorso dalla diagnosi e quindi per valutare la qualità del trattamento. Conformemente alla lettera d, va notificato anche l’esito del primo trattamento, ad esempio la remissione totale o parziale, un peggioramento o una stabilizzazione dello stato di salute del paziente.
Va aggiunto che, nel quadro della propria attività professionale, le persone soggette all’obbligo di notifica possono allegare alla notifica tutti i documenti prodotti a scopo illustrativo (p. es. rapporti del tumor board o su interventi chirurgici) (cfr. art. 7 cpv. 5 ORMT).
Art. 3 Dati supplementari
In esecuzione dell’articolo 4 capoverso 1 lettere a-c LRMT, l’articolo 3 capoverso 1 ORMT specifica i dati supplementari sul decorso della malattia e sugli ulteriori trattamenti che le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica che trattano una malattia tumorale devono notificare al registro dei tumori. La raccolta e la registrazione di dati supplementari sono utili per la stesura dei rapporti sulla salute secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRMT e per rispondere a domande specifiche di ordine politico-sanitario.
I dati elencati al capoverso 1 lettere a-d coincidono con quelli di cui all’articolo 2 lettere a-d, ma sono riferiti ai trattamenti successivi al primo trattamento. Il capoverso 1 lettera e chiede di notificare le pato-
4 Per caso DCO s’intende un caso di tumore su cui si hanno informazioni esclusivamente dall’atto di morte (Death Certificate Only).
5 CHOP: Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici