Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Il 18 marzo 2016, il Parlamento ha adottato la legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT, RS 818.33, FF 2016 1623), con la quale vengono create le basi di dati per monitorare le malattie tumorali, elaborare misure di prevenzione e di diagnosi precoce, valutare la qualità dell’assistenza sanitaria, della diagnosi e del trattamento, e sostenere la pianificazione sanitaria cantonale e la ricerca. La normativa, che costituisce una riforma a lungo termine, rientra nelle priorità di politica sanitaria del Consiglio federale («Sanità2020»).
Oggetto
La LRMT definisce le condizioni quadro per la raccolta, la registrazione e l’analisi di dati sulle malattie tumorali, nonché per la promozione della raccolta, della registrazione e dell’analisi di dati su altre malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne.
Le malattie tumorali rientrano tra le malattie non trasmissibili più frequenti e in genere hanno un decorso grave. La legge prevede per i medici, gli ospedali e altre istituzioni private e pubbliche del sistema sanitario un obbligo di notifica delle malattie tumorali diagnosticate. I pazienti possono opporsi in qualsiasi momento alla registrazione dei loro dati. La normativa si fonda sulle odierne strutture di registrazione dei tumori: i dati continuano a essere registrati nei registri cantonali dei tumori gestiti dai Cantoni. Le malattie tumorali dei bambini e degli adolescenti sono invece rilevate nel registro dei tumori pediatrici, ora gestito dalla Confederazione. I dati vengono in seguito raggruppati a livello nazionale ed elaborati dal servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT), anch’esso gestito dalla Confederazione. L’analisi dei dati è effettuata dall’Ufficio federale di statistica (UST) sotto forma di un monitoraggio annuale dei tumori e nel quadro della stesura di rapporti sulla salute approfonditi sui tumori.
Sono inoltre previsti aiuti finanziari per i registri che trattano dati su altre malattie non trasmissibili, fortemente diffuse o maligne, quali i disturbi cardiocircolatori o il diabete, purché soddisfino le condizioni definite nella legge.
La nuova legge non si applica alla registrazione e all’analisi di dati su malattie trasmissibili perché il trattamento di questi ultimi è già disciplinato dalla legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie.1
1.2 Diritto europeo e direttive internazionali
Attualmente (dicembre 2016) la Svizzera non ha obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti dell’Unione europea (UE) nel settore della registrazione dei tumori e di altre malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne. La competenza di legiferare in quest’ambito spetta in primo luogo agli Stati membri dell’UE.
Allo scopo di armonizzare le diverse forme e i diversi contenuti delle rilevazioni effettuate nei singoli Paesi, vengono comunque pubblicate linee direttrici o raccomandazioni. In questo contesto vanno menzionati gli standard della International Association of Cancer Registries (IACR)2 e le raccomandazioni dell’European Network of Cancer Registries (ENCR).3 Quest’ultima ha pubblicato ad esempio una serie di raccomandazioni sulla codifica dei tumori e sulla protezione dei dati.
I lavori scientifici dovrebbero attenersi a tali standard e raccomandazioni al fine di assicurare un confronto internazionale e consentire la partecipazione a studi internazionali.
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha emanato una Classificazione internazionale delle malattie per l’oncologia («International Classification of Diseases for Oncology», ICD-O), secondo la quale per malattie tumorali s’intendono le neoplasie che interessano i tessuti o il sangue, così come i
1 RS 818.101
2 Consultabile in Internet all’indirizzo: www.iacr.com.fr
3 Consultabile in Internet all’indirizzo: www.encr.com.fr