Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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Art. 8 Notifiche al registro dei tumori pediatrici
In esecuzione dell’articolo 21 capoverso 2 LRMT e in considerazione di standard internazionali, il Consiglio federale stabilisce il limite d’età dei pazienti per i quali la registrazione dei dati compete al registro dei tumori pediatrici. Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce «adolescenti» i giovani tra i 10 e i 19 anni di età8 e che a livello internazionale i risultati del monitoraggio di malattie tumorali pediatriche e adolescenziali sono in genere rappresentati per fasce d’età di cinque anni (da 0 a 4 anni, da 5 a 9 anni, da 10 a 14 anni, da 15 a 19 anni), il registro dei tumori pediatrici è competente per la registrazione delle malattie tumorali di tutti i pazienti di età compresa tra gli 0 e i 19 anni. Determinante è il momento della diagnosi.
Conformemente all’articolo 8, le notifiche di malattie tumorali pediatriche o adolescenziali vanno inviate direttamente al registro dei tumori pediatrici. La struttura dei dati da registrare è diversa da quella degli adulti perché anche le malattie tumorali che in genere si manifestano nei bambini e negli adolescenti sono diverse. Non da ultimo in virtù del numero ridotto di casi, il registro dei tumori pediatrici può registrare informazioni più approfondite e illustrare con precisione le peculiarità dei tumori di questo gruppo di pazienti. Viste la qualità dei dati e la perizia di codifica garantite dal registro dei tumori pediatrici, esse dovranno essere mantenute nella forma attuale anche in futuro.
Sezione 2: Dati per la registrazione delle malattie tumorali non notificate
Le disposizioni della presente sezione sono volte a rendere noti ai registri dei tumori anche i casi in cui le persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica sono venute meno a tale obbligo.
Art. 9 Dati dell’Ufficio federale di statistica
Conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LRMT, l’articolo 9 capoverso 1 stabilisce che l’UST trasmetta entro il 31 maggio al registro dei tumori competente i dati sulle persone decedute nel corso dell’anno civile precedente (lett. a) e di cui è stata registrata come diagnosi principale o secondaria una malattia tumorale soggetta all’obbligo di notifica (lett. b e allegato 1).
Secondo il capoverso 2, la notifica va inviata al registro dei tumori pertinente per il territorio in cui la persona deceduta era domiciliata al momento del decesso. Tale registro trasmette poi i dati dei pazienti che non gli competono al registro preposto. Per i bambini e gli adolescenti fino a 19 anni, la notifica va inviata al registro dei tumori pediatrici (art. 21 cpv. 4 LRMT).
Il capoverso 3 definisce nel dettaglio i dati da notificare.
Art. 10 Dati degli ospedali
Secondo l’articolo 11 capoverso 2 LRMT, l’articolo 10 stabilisce che gli ospedali sono tenuti a notificare entro il 31 maggio al registro dei tumori competente i dati sui pazienti che nel corso dell’anno civile precedente sono stati sottoposti a trattamenti in ambito stazionario (cpv. 1 lett. a) e di cui è stata registrata come diagnosi principale o secondaria una malattia tumorale soggetta all’obbligo di notifica (cfr. allegato 1). A tale scopo devono essere utilizzati dati rilevati indipendentemente dalla registrazione dei tumori, segnatamente quelli raccolti sulla base delle pertinenti disposizioni di leggi federali e cantonali speciali ai fini della statistica medica degli stabilimenti ospedalieri (messaggio concernente la LRMT, FF 2014 7529, pag. 7584).
I registri dei tumori possono concordare con gli ospedali del territorio di loro pertinenza una fornitura anche più frequente.
Conformemente al capoverso 2, la notifica va inviata al registro dei tumori pertinente per il territorio in
8 http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/