Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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relativi stadi e le forme precoci.
1.3 Panoramica delle disposizioni esecutive della legge sulla registrazione delle malattie tumorali
Le disposizioni della LRMT richiedono un’esecuzione a livello di ordinanza. Di seguito sono presentati gli aspetti normativi essenziali.
Notifica delle malattie tumorali (sezioni 1 e 2)
I dati da notificare secondo l’articolo 3 LRMT vengono concretizzati per quello che concerne i dati diagnostici (art. 3 cpv. 1 lett. f LRMT) e i dati sul primo trattamento (art. 3 cpv. 1 lett. g LRMT). L’articolo 1 stabilisce i dati diagnostici che devono essere notificati anche in caso di recidiva e metastasi e quindi dal momento della diagnosi fino al decesso del paziente (art. 7 cpv. 1). I dati di base sul primo trattamento concretizzati nell’articolo 2 includono il tipo di trattamento e l’obiettivo di tale trattamento, le basi su cui si fonda la decisione terapeutica, la data di inizio e l’esito del trattamento. I dati supplementari di cui all’articolo 4 LRMT sono precisati nell’articolo 3 e comprendono informazioni sulle ulteriori tappe del percorso terapeutico successive al primo trattamento e sulle patologie concomitanti (cpv. 1), nonché dati concernenti eventuali misure di diagnosi precoce. Per tutti i dati, il termine di notifica è di quattro settimane dalla loro raccolta (art. 4).
Le malattie tumorali che devono essere notificate dalle persone e dalle organizzazioni soggette a tale obbligo sono elencate nell’allegato 1 dell’ORMT, dal quale si evince che per i tumori maligni degli adulti i dati supplementari devono, ad esempio, essere comunicati soltanto per quattro sedi particolarmente frequenti - la mammella femminile, la prostata, il polmone e il colon - mentre per i tumori maligni di bambini e adolescenti devono esserlo sempre.
Secondo l’articolo 11 LRMT, i registri dei tumori verificano periodicamente se casi di malattie tumorali non sono stati loro notificati. A tale scopo, gli ospedali, i programmi di diagnosi precoce e l’UST sono tenuti a trasmettere loro i dati necessari alla verifica. L’ORMT stabilisce che tale trasmissione deve avvenire una volta all’anno, precisando quali dati devono essere comunicati ai registri (art. 9-11).
Diritti del paziente (sezione 3)
(i) Informazione: secondo l’articolo 5 capoverso 1 LRMT, il paziente deve essere debitamente informato
sui suoi diritti, sulle misure di protezione dei dati personali, e sulla natura, sullo scopo e sull’estensione del trattamento dei dati. Nell’ORMT è stabilito che l’informazione avviene per scritto e oralmente da parte dal medico che comunica la diagnosi (art. 12 cpv. 1-3). Deve trattarsi di una persona nota al paziente o con cui quest’ultimo ha un rapporto di fiducia. L’allestimento dei documenti per l’informazione del paziente, i cui contenuti sono concretizzati nell’articolo 12 capoverso 4, spetta al SNRT o al registro dei tumori pediatrici (art. 12 cpv. 3)
(ii) Opposizione: i dati raccolti nel quadro della registrazione delle malattie tumorali sono registrati sol-
tanto se il paziente, dopo essere stato debitamente informato, non vi si oppone. La procedura è disciplinata nell’ORMT. Nell’articolo 13 è definito presso chi può essere fatta opposizione (ogni registro cantonale dei tumori o il registro dei tumori pediatrici) e quali dati devono essere indicati (cognome, nome, indirizzo, data di nascita, numero d’assicurato, data e firma). Ogni opposizione è immessa nel sistema d’informazione del SNRT (art. 26 cpv. 3). Prima di assegnare il codice numerico del caso, i registri dei tumori sono tenuti a verificare che non sia stata fatta opposizione (art. 17 cpv. 1 lett. d). Allo scopo, hanno accesso al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo (art. 26 cpv. 4). Il SNRT informa il registro dei tumori e l’UST non appena constata sulla base delle immissioni nel sistema d’informazione che stanno trattando i dati di una persona che ha fatto opposizione (art. 26 cpv. 5). In caso di opposizione, devono venire adottate immediatamente le misure previste. Il registro dei tumori competente conferma alla persona di aver dato seguito all’opposizione (art. 14 cpv. 2).