Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine

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zioni successive per i dati di persone decedute prima dell’entrata in vigore della LRMT. L’ulteriore trattamento di tali dati soggiace alle disposizioni della LRUm (art. 23 cpv. 3 e 4 LRMT, art. 33 e 34 LRUm) o a una base giuridica cantonale eventualmente ancora da creare (art. 32 cpv. 4 LRMT).

I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per adeguare i vecchi dati, rispettivamente trasferirli nel nuovo sistema (cfr. cpv. 2). Conformemente al capoverso 4, fanno eccezione le competenze per i casi di tumore retti dal diritto anteriore: i registri sono infatti tenuti a verificarle e immetterle nel sistema d’informazione del SNRT entro il 31 marzo 2019. Questo è necessario per poter dare seguito poco tempo dopo l’entrata in vigore, e non solo dal 2022, alle opposizioni anche per i casi di tumore registrati sotto il diritto anteriore (cfr. commento all’art. 26 cpv. 5).

Singoli pazienti hanno fatto opposizione presso i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici ancora prima dell’entrata in vigore della legge. Il capoverso 5 assicura che questi dati vengano trasferiti immediatamente nel sistema d’informazione del SNRT affinché si possa dare sistematicamente seguito anche con il nuovo diritto alle opposizioni fatte prima dell’entrata in vigore della legge. La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza.

Il capoverso 6 disciplina i termini per la fornitura di dati tra gli organi esecutivi per i primi quattro anni dopo l’entrata in vigore, periodo durante il quale si prevede di mantenere la prassi attuale. Di importanza centrale per la fornitura dei dati è la statistica delle cause di morte dell’UST. Con le odierne procedure per l’allestimento di tale statistica, i dati possono essere pubblicati nel quadro del monitoraggio dei tumori al più presto tre anni dopo il rispettivo anno di raccolta. La pubblicazione dei dati sui nuovi casi di malattia e sui decessi per tumore del 2019 può così ad esempio avvenire solo nel corso del 2022. Per accelerare le procedure per l’allestimento di tale statistica urge in particolare da parte dell’UST un adeguamento del programma informatico attualmente utilizzato per la codifica. Dal 1° gennaio 2023, esso sarà in grado di fornire con un anno di anticipo la statistica delle cause di morte. Da quel momento, vigeranno i termini di fornitura abbreviati di un anno conformemente agli articoli 9, 18, 19, 20, 21 e 22.

Art. 41 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’ORMT sarà scaglionata. Si prevede che le disposizioni riguardanti la Confederazione entrino in vigore il 15 marzo 2018, in modo da consentire una gestione tempestiva della delega dei compiti del SNRT e del registro dei tumori pediatrici. Le restanti disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, lasciando così ai Cantoni e ai registri cantonali dei tumori il tempo di prepararsi al nuovo sistema di registrazione delle malattie tumorali.