Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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4 LRMT).
Conformemente al capoverso 1, i registri cantonali dei tumori trasmettono al registro dei tumori pediatrici i dati dei pazienti che al momento della diagnosi non hanno ancora compiuto 19 anni.
Affinché i registri cantonali dei tumori dispongano di una serie di dati completa sui pazienti malati di tumore nel territorio di loro pertinenza, il registro dei tumori pediatrici trasmette al registro cantonale dei tumori competente i dati di base registrati concernenti bambini e adolescenti. Vengono trasmessi unicamente i dati di base con i relativi codici numerici, visto che coincidono con quelli previsti per gli adulti. Non vengono invece trasmessi i dati supplementari perché diversi da quelli riguardanti gli adulti. Secondo il capoverso 2, il registro dei tumori pediatrici ha tempo fino al 31 luglio per trasmettere al registro cantonale dei tumori pertinente per il territorio in questione i dati di base registrati, aggiornati o completati nell’anno precedente. Ciò sottintende che si è proceduto ai completamenti disposti dal capoverso 1.
Art. 19 Comunicazione da parte dell’UCC della data del decesso
La comunicazione da parte dell’UCC della data del decesso si fonda sull’articolo 9 capoverso 3 LRMT (sull’art. 21 cpv. 1 lett. b LRMT per il registro dei tumori pediatrici). Se all’UCC non è nota alcuna data del decesso si presume che la persona sia ancora in vita.
Art. 20 Comunicazione da parte dell’UST delle cause del decesso
A differenza dell’articolo 9, che tratta l’individuazione di malattie tumorali non notificate, l’articolo 20 disciplina il completamento delle cause del decesso di casi già registrati. L’UST comunica le cause del decesso soltanto su richiesta e solo in merito ai casi trasmessi dai registri dei tumori secondo il capoverso 1. Secondo l’articolo 9, invece, ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici sono notificati i dati di tutti i pazienti deceduti di tumore figuranti nella statistica delle cause di morte.
Conformemente al capoverso 1, i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici trasmettono entro la fine di febbraio all’UST il numero d’assicurato dei pazienti già registrati e deceduti l’anno precedente. Sulla base del numero d’assicurato, l’UST comunica a sua volta entro il 31 maggio ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici la causa del decesso dei casi in questione (cpv. 2). Tale causa può essere il tumore o altro. Vanno inoltre osservati i termini di fornitura vigenti durante il periodo di introduzione della legge in conformità alle disposizioni transitorie (art. 40 cpv. 6).
Art. 21 Trasmissione dei dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori e rettifiche
Alla fine del mese di maggio, i registri cantonali dei tumori ricevono i dati della statistica delle cause di morte dei pazienti deceduti l’anno precedente (cfr. art. 20) per completare i dati registrati con le cause del decesso. Sulla base di tale statistica possono essere identificati e successivamente registrati, previa verifica della competenza (art. 17), anche i casi di tumore non notificati (art. 9).
Conformemente all’articolo 12 LRMT i dati registrati, inclusi i codici numerici dei casi, devono essere inoltrati al SNRT. Siccome non deve essere possibile risalire all’identità del paziente, la data di nascita e di morte includono soltanto il mese e l’anno. Non vengono inoltrati il cognome, il nome, l’indirizzo e il numero d’assicurato del paziente (art. 12 cpv. 1 LRMT). In più, i registri cantonali dei tumori inoltrano il codice numerico del caso e il numero d’assicurato al servizio di pseudonimizzazione (art. 12 cpv. 2 LRMT). Il SNRT riceve poi il numero d’assicurato pseudonimizzato e il codice numerico del caso (art. 12 cpv. 3 LRMT) direttamente dal servizio di pseudonimizzazione. I dati registrati l’anno precedente devono essere trasmessi al SNRT entro il 1° dicembre (cpv. 1). Quest’ultimo verifica correttezza, esaustività, completezza e qualità delle serie di dati trasmessegli, notificando al più tardi sei settimane dopo la ricezione dei dati eventuali inesattezze al rispettivo registro cantonale dei tumori (cpv. 2). I registri cantonali dei tumori rettificano le eventuali inesattezze e trasmettono al SNRT i dati corretti unitamente al codice numerico del caso al più tardi sei settimane dopo la segnalazione delle inesattezze (cpv. 3).