Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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Processo di registrazione (sezione 4)
Il fulcro della registrazione delle malattie tumorali è il processo di registrazione vero e proprio. Per poter procedere, devono essere soddisfatte determinate condizioni quadro. Prima della registrazione dei dati, occorre infatti rispettare un termine di attesa di tre mesi (art. 16 cpv. 1). Il termine di attesa è previsto per lasciare ai pazienti a cui è appena stata comunicata la diagnosi il tempo per decidere se opporsi alla registrazione dei loro dati. Finché tale termine non è giunto a scadenza, i registri dei tumori non possono sottoporre i dati ad alcun trattamento, ma soltanto verificare il numero d’assicurato, controllare se non siano già stati registrati dati e trasmettere dati a un altro registro nell’eventualità di un’incompetenza. Per essere utilizzato la prima volta, il numero d’assicurato deve essere già stato verificato mediante un confronto con i dati della banca dati d’identificazione dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dell’AVS (art. 17 cpv. 1 lett. a). Prima della registrazione deve inoltre essere accertato che i dati della stessa persona non siano trattati da più registri dei tumori provocando registrazione multiple. Queste ultime possono essere evitate con una ricerca nel sistema d’informazione gestito dal SNRT (art. 17 cpv. 1 lett. b). È previsto che i dati siano trattati dal registro dei tumori pertinente per il territorio in questione. La pertinenza va accertata prima della registrazione per mezzo di un confronto con i dati del registro cantonale o comunale degli abitanti (art. 17 cpv. 2).
Comunicazione di dati tra gli organi esecutivi (sezione 5)
Una registrazione completa e corretta richiede uno scambio di dati tra gli organi esecutivi coinvolti. Nell’ordinanza sono stabiliti i termini e le scadenze determinanti per la trasmissione dei dati, nonché il contenuto dei dati da trasmettere nella misura in cui quest’ultimo non sia già definito dalla LRMT. Per quanto riguarda la trasmissione al SNRT o all’UST dei dati registrati, per il momento vengono mantenute le scadenze attuali (art. 40): i registri cantonali dei tumori trasmettono entro il 1° dicembre del secondo anno successivo all’anno della raccolta i dati registrati al SNRT (art. 40 cpv. 6 lett. b), il quale trasmette entro il 31 marzo del terzo anno successivo all’anno della raccolta i dati rettificati all’UST (art. 40 cpv. 6 lett. c). Dal 1° gennaio 2023, queste scadenze saranno accorciate di un anno (art. 21 e 22).
La sezione 6 disciplina le prescrizioni per la pseudonimizzazione del numero d’assicurato (art. 23). La sezione 7 regolamenta i compiti del SNRT e negli articoli 24 e 25 riporta le prescrizioni di ordine politicosanitario a cui la struttura dei dati di base e dei dati supplementari si deve attenere. L’articolo 26 disciplina il sistema d’informazione del SNRT. La sezione 8 contiene le prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Promozione della registrazione di altre malattie (sezione 9)
La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai registri che trattano dati su malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne, diverse dai tumori (art. 24 LRMT). Ai registri che trattano tali dati e soddisfano le condizioni può essere accordato un contributo d’esercizio (massimo 250 000 franchi all’anno per cinque anni) o un contributo per lo sviluppo (al massimo 100 000 franchi) (art. 31). Per beneficiarne, il registro deve in particolare contribuire alla stesura dei rapporti sulla salute, perseguire almeno uno degli scopi di cui all’articolo 2 LRMT e disporre di un adeguato sistema di garanzia della qualità (art. 32). L’UFSP può chiedere il parere di esperti di servizi od organizzazioni all’interno e all’esterno dell’Amministrazione federale (art. 33). Conclude la procedura emanando una decisione nella quale sono stabiliti segnatamente gli obiettivi da raggiungere e l’ammontare della partecipazione finanziaria della Confederazione (art. 35).
Delega di compiti (sezione 10)
La Confederazione gestisce il SNRT, il registro dei tumori pediatrici e il servizio di pseudonimizzazione, e il Consiglio federale può delegare i compiti loro assegnati a organizzazioni o persone esterne all’Amministrazione federale (art. 31 e 33 LRMT). Il diritto vigente non disciplina però chiaramente come questa delega debba avvenire. Considerata l’autorizzazione generale a emanare ordinanze di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.), per la concretizzazione della competenza di delega (art. 33 cpv. 1 LRMT) sussiste un certo margine per un disciplinamento della procedura a livello di ordinanza a patto che in questo modo non vengano introdotti in linea di principio nuovi diritti od obblighi. Va in ogni caso garantito che la selezione tra i potenziali candidati avvenga secondo criteri oggettivi nel quadro di una procedura