Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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compiti del SNRT e del registro dei tumori pediatrici a persone od organizzazioni esterne all’Amministrazione federale (a proposito del servizio di pseudonimizzazione cfr. commento all’art. 39). La selezione e la decisione competono al DFI.
La possibilità di partecipare alla procedura di selezione è pubblicata sul Foglio federale (e non su simap, dato che non si tratta di un’operazione di acquisto). Il DFI stabilisce il termine per la presentazione delle domande in modo da lasciare ai potenziali interessati tempo a sufficienza per studiare la documentazione ed elaborare la domanda o l’offerta. In questo modo, si tiene conto in particolare della complessità del mandato. Gli interessati possono chiedere all’UFSP documenti che descrivano i criteri preponderanti per la decisione. La procedura di selezione si conclude con una decisione comunicata a tutti i partecipanti (cpv. 2-4). È previsto di dare avvio alla ricerca di candidati appropriati nel corso del 2017 affinché la procedura di selezione possa concludersi poco dopo l’entrata in vigore della prima parte di legge e ordinanza (a proposito dell’entrata in vigore scaglionata cfr. art. 41). Ciò consente alle organizzazioni prescelte di iniziare subito con i preparativi dell’esecuzione.
Art. 37 Valutazione e forma della delega
Quali criteri per la sua decisione, il DFI tiene conto in particolare della capacità di rendimento dell’interessato, della competenza nei settori dell’epidemiologia, della tecnologia dell’informazione, della gestione di un registro e della statistica, nonché della gestione economica dei mezzi a disposizione (cpv. 1).
I dettagli sui compiti da adempiere e l’ammontare della remunerazione sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico di durata limitata tra l’UFSP e la persona incaricata (cpv. 2). Le persone od organizzazioni potenzialmente interessate ottengono così l’opportunità di partecipare alla procedura di selezione a ogni rinnovo del mandato. Per quanto riguarda le indennità, trovano per il resto applicazione le disposizioni in materia della LSu.
Art. 38 Vigilanza
Il Consiglio federale delega al DFI la competenza di vigilare sul SNRT e sul registro dei tumori pediatrici. La persona incaricata deve fornire al DFI tutte le informazioni necessarie, deve autorizzarlo a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi (art. 11 cpv. 2 LSu).
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 39 Modifica di altri atti normativi
Poiché si estendono per più di una pagina, le disposizioni che modificano il diritto vigente sono esposte nell’allegato 2.
A livello di contenuto, le modifiche comportano adeguamenti alla nuova legislazione del diritto esecutivo nei settori della statistica e delle assicurazioni sociali. Nel dettaglio:
il numero 10 dell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche disciplina la rilevazione della
statistica dei decessi e delle cause di morte. Nel quadro dell’esecuzione della LRMT, tale rilevazione serve ai registri dei tumori per completare la causa di morte delle persone malate di cancro (art. 9 cpv. 3 LRMT e art. 20 ORMT). La tabella completata con un nuovo capoverso 2bis costituisce l’autorizzazione per l’UST a comunicare singoli dati ai registri cantonali dei tumori e al registro di tumori pediatrici. La norma che disciplina i compiti dell’UST figura nell’articolo 22 capoversi 2 e 3 LRMT;
il numero 187 dell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche disciplina la rilevazione della
statistica nazionale sui tumori. L’organo di rilevazione è il SNRT. L’UST partecipa all’esecuzione comunicando ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici i dati necessari della statistica delle cause di morte;