Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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2 Parte speciale
2.1 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Notifica delle malattie tumorali
La sezione 1 concretizza l’obbligo di notifica conformemente agli articoli 3 e 4 LRMT, e si rivolge quindi alle persone e alle istituzioni soggette all’obbligo di notifica, ossia a medici, ospedali e altre istituzioni sanitarie private o pubbliche che diagnosticano o trattano una malattia tumorale (cfr. frase introduttiva art. 3 cpv. 1 LRMT). Sono previsti tre tipi di notifiche (notifica di dati diagnostici [art. 1], notifica di dati di base sul primo trattamento [in termini clinici: complesso terapeutico iniziale; art. 2] e notifica di dati supplementari [art. 3]), la cui estensione è disciplinata negli articoli 1-3. I dati di base di cui all’articolo 2 servono, unitamente a quelli diagnostici di cui all’articolo 1, innanzitutto a osservare le malattie tumorali nella popolazione e a illustrare il trattamento dei tumori tramite indicatori chiave (monitoraggio dei tumori). Nel quadro dei dati di base sul primo trattamento sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica soltanto i dati necessari per le analisi a intervalli regolari sul tipo, l’obiettivo e l’esito del primo trattamento (per approfondimenti cfr. commento all’art. 24). Le prescrizioni concernenti la registrazione dei dati di base sono stabilite dal SNRT (art. 24).
Attualmente è noto un centinaio di malattie tumorali, in parte profondamente diverse per quanto riguarda il decorso, le probabilità di sopravvivenza e la tendenza a sviluppare metastasi. Per tenere conto di questa realtà e al fine di poter rispondere secondo le esigenze politico-sanitarie a domande aggiuntive sugli ulteriori trattamenti e sul decorso della malattia riguardanti specifici tumori, nell’articolo 4 LRMT, rispettivamente nell’articolo 3 ORMT, è stata inserita la possibilità di raccogliere e notificare dati supplementari. Anche le prescrizioni concernenti la registrazione dei dati supplementari sono stabilite dal SNRT (art. 25).
Art. 1 Dati diagnostici
La presente disposizione concretizza l’estensione dei dati diagnostici da notificare in esecuzione dell’articolo 3 capoverso 3 lettera c LRMT. I dati sulla persona sono già definiti a livello di legge (art. 3 cpv. 1 lett. a-e LRMT) e devono essere allegati a ogni notifica (art. 3 cpv. 2 LRMT). I dati diagnostici sulla malattia tumorale (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. f LRMT) sono definiti alle lettere a-d. Tra questi rientra la natura della malattia, ossia il tipo di tumore e le sue caratteristiche (lett. a). Oltre a specificare se si tratti di un primo, secondo, terzo, quarto o ulteriore tumore, vanno ad esempio notificati la localizzazione, la topografia, la morfologia e il comportamento del tumore. Se nel corso di una malattia tumorale si manifestano recidive o metastasi, al registro dei tumori vanno notificati anche i dati di cui alle lettere a-d. I dati da notificare possono divergere secondo il tipo di malattia: se questa è sistemica (p. es. leucemia o linfoma), non è chiaramente possibile indicare una localizzazione.
Per una registrazione significativa dei dati sull’estensione anatomica al momento della diagnosi e sullo stadio della malattia, (lett. b) occorre notificare informazioni come l’estensione del tumore, il coinvolgimento dei linfonodi regionali e metastasi a distanza secondo la valutazione clinica pre-terapeutica, l’estensione del tumore, il coinvolgimento dei linfonodi regionali e metastasi a distanza secondo la valutazione istopatologica post-operatoria e di altri sistemi di stadiazione di tumori specifici. Per quanto riguarda le informazioni specifiche sul tumore citate alla lettera b, per la registrazione dei tumori è rilevante (anche per comprendere la decisione terapeutica) la notifica di dati come, ad esempio, il grado istologico di differenziazione, l’invasione linfatica, l’invasione venosa, l’invasione della guaina perineurale, la dimensione del tumore, il numero di linfonodi esaminati e colpiti, lo stato dei recettori ormonali, informazioni molecolari e citogenetiche. La lettera c prescrive di notificare anche le predisposizioni, che possono essere familiari o riferite al caso, e le patologie preesistenti. Per la predisposizione familiare occorre segnalare altri membri della famiglia che hanno contratto la stessa malattia, ad esempio un tumore al seno. Per la predisposizione riferita al caso, di pazienti con tumore al collo dell’utero va ad esempio comunicato se è stata effettuata la vaccinazione contro l’HPV, di persone affette da mesotelioma pleurico va segnalata una possibile precedente asbestosi, dato che in oltre il 90 per cento dei casi l’insorgenza di questo tumore è associata a un’esposizione all’amianto. Anche tra il sarcoma di Kaposi e un’infezione da HIV sussiste una stretta correlazione. Un altro esempio di predisposizione riferita al