Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine

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Art. 13 Opposizione

Secondo il capoverso 1, un’opposizione può essere fatta esclusivamente presso i registri cantonali dei tumori o il registro pediatrico dei tumori. In questo modo si vuole garantire che le opposizioni siano gestite in modo unitario e, in particolare, che i medici siano sgravati da ulteriori oneri amministrativi. Per l’opposizione non fa stato la competenza territoriale o materiale del registro dei tumori; l’opponente. può quindi presentarla a qualsiasi registro cantonale dei tumori o al registro dei tumori pediatrici. Dato che lavora con dati pseudonimizzati, il SNRT non è un interlocutore adatto per un’opposizione.

Il capoverso 2 prescrive l’indicazione di dati minimi per consentire la registrazione inequivocabile dell’opponente. L’indirizzo è necessario per l’invio della conferma che sono state adottate le misure previste (secondo l’art. 14 cpv. 2). Si rinuncia a prescrizioni sulla forma, eccezion fatta per la data e la firma.

Art. 14 Misure in caso di opposizione

A un’opposizione è dato seguito in due fasi: il registro cantonale dei tumori o il registro pediatrico dei tumori che la riceve deve registrarla senza indugio nel sistema d’informazione del SNRT di cui all’articolo 26 (cpv. 1) passando come tappa intermedia dal servizio di pseudonimizzazione, il quale pseudonimizza il numero d’assicurato e lo trasmette al sistema d’informazione (cfr. anche art. 26). La registrazione nel sistema d’informazione assicura che l’informazione sull’opposizione sia accessibile a tutti gli altri servizi federali e cantonali coinvolti nella registrazione delle malattie tumorali (altri registri cantonali dei tumori, registro dei tumori pediatrici, UST) e che si possa dare correttamente seguito all’opposizione. Il registro dei tumori che effettua la registrazione conferma per scritto a chi ha fatto opposizione di avere messo in atto le misure previste e distrugge i dati relativi all’opposizione. Durante le future procedure di trattamento di dati, i registri dei tumori potranno verificare in qualsiasi momento con l’ausilio del sistema d’informazione se occorre tenere conto di un’opposizione (cpv. 2).

Nel momento in cui vengono a conoscenza di un’opposizione direttamente o in seguito alla consultazione del sistema d’informazione del SNRT, in conformità al capoverso 3 tutti i servizi devono distruggere senza indugio i dati non ancora registrati o anonimizzare immediatamente quelli già registrati.

Art. 15 Revoca dell’opposizione

Un’opposizione può essere revocata in qualsiasi momento. La revoca coinvolge gli stessi servizi e richiede gli stessi dati della presentazione dell’opposizione. Ogni revoca è annotata nel sistema d’informazione del SNRT.

Il registro dei tumori competente può chiedere alle persone e alle istituzioni soggette all’obbligo di notifica di notificare nuovamente i dati del paziente (cpv. 3).

Sezione 4: Registrazione dei dati

Art. 16 Termine di attesa

In esecuzione dell’articolo 10 capoverso 4 LRMT, il capoverso 1 stabilisce il termine di attesa, il quale lascia al paziente un tempo adeguato per decidere se opporsi alla registrazione (art. 6 LRMT). Il termine di attesa previsto è di tre mesi, calcolati a partire dalla prima immissione di dati sulla persona malata nel registro dei tumori. La registrazione dei dati deve attendere la scadenza di tale termine. Se la persona malata presenta opposizione prima dello scadere dei tre mesi, tutti i dati già comunicati vanno distrutti senza indugio (art. 25 cpv. 3 lett. b LRMT). Il termine di attesa non è invece applicabile ai casi in cui sono già stati registrati in precedenza dati sulla persona in questione.

Finché il termine di attesa non è giunto a scadenza, in linea di principio i registri dei tumori e il registro dei tumori pediatrici non possono sottoporre i dati ad alcun trattamento, ma soltanto verificare il numero d’assicurato (cpv. 2 lett. a) e controllare se non sia già stato aperto un caso riguardante la persona in questione (cpv. 2 lett. b). Se i documenti trasmessi riguardano una persona domiciliata in un altro Cantone e quindi di pertinenza di un altro registro dei tumori, i dati possono essere trasmessi al registro