Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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La lettera c impegna il SNRT a mettere a disposizione dei registri cantonali dei tumori programmi informatici per la registrazione dotati di interfacce appropriate per le trasmissioni di dati disciplinate dalla LRMT e dall’ORMT.
Sezione 8: Misure atte a garantire la protezione dei dati
I dati riferiti alla salute raccolti e trattati nel quadro dell’esecuzione della LRMT sono particolarmente degni di protezione. La sezione 8 dell’ordinanza è dedicata ai requisiti in materia di protezione dei dati che le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica e gli organi esecutivi dei Cantoni e della Confederazione sono tenuti a soddisfare. Tali requisiti sono basati sui risultati di un’analisi del rischio commissionata dall’UFSP, la quale identifica i seguenti rischi principali:
guasto tecnico (p. es. guasto, mancato funzionamento di componenti di sicurezza e perdita di dati,
ad esempio a seguito di danneggiamento, errore o guasto dei supporti di dati);
atti intenzionali (p. es. manipolazione, abuso, furto di dati).
Il potenziale di rischio può essere per lo più ridotto adottando misure concernenti i processi (p. es. procedura di pseudonimizzazione e standardizzazione dei processi), l’organizzazione (p. es. procedure di test e formazioni standardizzate) e la tecnica (p. es. conti utente personalizzati, autenticazione, password sicure, salvataggio regolare dei dati, trasmissione dei dati codificata). Particolare attenzione va prestata alla procedura di pseudonimizzazione, perché in caso di compromissione la confidenzialità dei dati dei pazienti potrebbe non più essere garantita.
Per i registri cantonali dei tumori fanno stato le prescrizioni delle rispettive leggi cantonali sulla protezione dei dati. Per tutti gli altri organi esecutivi (registro dei tumori pediatrici, SNRT, UST e UCC) vigono le corrispondenti disposizioni della LPD. Sulla base dell’articolo 37 LPD, il diritto federale in materia di protezione dei dati è applicabile a titolo sussidiario anche agli organi esecutivi cantonali se il diritto cantonale non prevede regolamentazioni equivalenti. Queste disposizioni minimizzano gran parte dei succitati rischi. Il bisogno di disciplinamento si riduce così alla questione della trasmissione, del salvataggio e dell’anonimizzazione dei dati.
Art. 28 Requisiti per la trasmissione dei dati
Il capoverso 1 si rivolge alle persone e alle istituzioni soggette all’obbligo di notifica. Esse sono tenute a codificare le trasmissioni di dati elettroniche ai registri dei tumori o al registro dei tumori pediatrici. La codifica dei dati deve avvenire con procedure crittografiche appropriate e sicure corrispondenti allo stato attuale della tecnica. È ad esempio possibile trasmettere i dati al registro dei tumori competente o al registro dei tumori pediatrici tramite il servizio HIN (Health Info Net). Il trattamento dei dati prima della trasmissione al registro dei tumori da parte del servizio soggetto all’obbligo di notifica soggiace alle disposizioni generali di protezione dei dati.
I capoversi 2 e 3 stabiliscono che i gestori dei sistemi necessari per l’esecuzione della legge (servizio di pseudonimizzazione, sistema d’informazione) definiscano autonomamente per mezzo di direttive le specifiche delle interfacce e gli standard tecnici e semantici da seguire. In linea di principio, i requisiti per la trasmissione dei dati si orientano alle prescrizioni dell’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC), in particolare alle istruzioni del 1° luglio 2015 del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell’amministrazione federale.15
I servizi di Confederazione e Cantoni a cui è stata affidata l’esecuzione assicurano una reciproca trasmissione dei dati sicura (cpv. 4), ad esempio via Sedex (piattaforma dell’UST per uno scambio dati sicuro).
Lo scambio di dati tra un registro cantonale dei tumori e un altro servizio dello stesso Cantone (p. es. il registro degli abitanti) può avvenire tramite i sistemi cantonali e comunali già consolidati, come Sedex (cpv. 5).
15 Disponibile in Internet all’indirizzo: https://www.isb.admin.ch/isb/it/home/ikt-vorgaben/sicherheit.html