Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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Art. 29 Requisiti per i supporti di dati
Gli standard del salvataggio dei dati devono corrispondere allo stato attuale della tecnica. I messaggi originali archiviati non devono essere accessibili da Internet. Ciò significa che la memoria dati non può essere accessibile nemmeno via Virtual Private Network (VPN) e che deve essere fisicamente staccata. L’articolo 10 capoverso 3 LRMT stabilisce inoltre che i dati identificativi delle persone devono essere trattati separatamente dai dati medici.
Art. 30 Anonimizzazione
In esecuzione dell’articolo 25 capoverso 4 LRMT, la presente disposizione disciplina i requisiti per un’anonimizzazione corretta e sicura dei dati. Essa si orienta all’articolo 3 lettera i della legge sulla ricerca umana16 e all’articolo 25 dell’ordinanza sulla ricerca umana,17 secondo i quali i dati sono considerati anonimizzati quando tutte le indicazioni che permettono di ristabilire, senza un onere eccessivo (tempo, costi e lavoro), l’identità di una persona sono rese irreversibilmente irriconoscibili o cancellate. In linea di principio devono essere cancellati tutti i dati che consentono di identificare la persona, come nome, data di nascita completa, data del decesso completa, numeri d’identificazione univoci (numero d’assicurato, codice numerico del caso) e indirizzo completo del domicilio. La data di nascita e di morte possono includere al massimo il mese e l’anno. Può inoltre essere utilizzato il numero del Comune. Il servizio di anonimizzazione deve tuttavia prestare attenzione, soprattutto in contesti geografici ristretti o in caso di malattie tumorali rare, che non sia possibile risalire nel singolo caso all’identità della persona.
Si ricorre all’anonimizzazione nei tre casi seguenti:
i dati di un paziente sono registrati e la persona in questione si oppone dopo la registrazione (art. 25
cpv. 3 lett. a LRMT);
i dati sono comunicati a terzi ad esempio per scopi di ricerca o per la valutazione della qualità della
diagnosi e del trattamento (art. 23 e 27 LRMT);
i dati registrati sono sottoposti ad anonimizzazione ordinaria da parte dei registri cantonali dei tumori,
del registro dei tumori pediatrici, del SNRT e dell’UST al più tardi 80 anni dopo il decesso del paziente (art. 25 cpv. 2 LRMT).
Sezione 9: Promozione della registrazione di altre malattie
La Confederazione può concedere ai registri aiuti finanziari per la raccolta e la trasmissione di dati rilevanti per la politica sanitaria.18 Rilevanti per la politica sanitaria sono in particolare i dati sulla diffusione di malattie tra la popolazione (dati epidemiologici) e i dati necessari per la stesura di rapporti sulla salute concernenti tali malattie.
Gli aiuti finanziari sono quindi concessi, al fine di assicurarne l’esercizio a lungo termine e lo sviluppo, ai registri che trattano dati su malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne, diverse dai tumori (art. 24 cpv. 1 LRMT). Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche ai registri che trattano dati relativi a malattie rare maligne se i loro dati sono comparabili sul piano internazionale (art. 24 cpv. 3 LRMT). Per le malattie rare i numeri di casi sono talmente ridotti che solo unendoli a quelli di altri paesi è possibile raccogliere dati significativi.
Art. 31 Tipi di contributo
Un contributo d’esercizio di massimo 250 000 franchi all’anno può essere concesso se il registro è già esistente e soddisfa cumulativamente i criteri di cui all’articolo 24 capoverso 2 LRMT. Il contributo deve ammontare al massimo al 50 per cento delle spese d’esercizio dichiarate (art. 34 cpv. 1 ORMT).
Secondo il capoverso 2, per lo sviluppo di un registro può inoltre essere concesso un contributo unico di massimo 100 000 franchi.
16 RS 810.30
17 RS 810.301
18 Messaggio concernente la legge sulla registrazione dei tumori (14.074), FF 2014 7529, pag. 7594.