Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
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cui ha sede l’ospedale. Tale registro trasmette poi i dati dei pazienti che non gli competono al registro preposto. Questa regolamentazione è intesa a ridurre al minimo l’onere amministrativo per gli ospedali. Per i bambini e gli adolescenti fino a 19 anni, la notifica va inviata al registro dei tumori pediatrici (art. 21 cpv. 4 LRMT).
Il capoverso 3 definisce nel dettaglio i dati da notificare. Tutti i campi di dati sono contenuti anche nella statistica medica.
Il capoverso 4 prescrive che vengano utilizzate le stesse fonti di dati della statistica medica degli stabilimenti ospedalieri di cui al numero 62 dell’allegato dell’ordinanza del 20 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche.9
Art. 11 Dati da programmi di diagnosi precoce
Conformemente all’articolo 11 capoverso 3 LRMT, la presente disposizione stabilisce l’estensione dei dati che devono essere notificati dai programmi di diagnosi precoce e ne disciplina la procedura, la quale prevede che tali programmi trasmettano entro il 31 maggio i dati dei pazienti che nell’anno civile precedente hanno partecipato a un programma di diagnosi precoce (cpv. 1 lett. a) e per i quali è stata registrata come diagnosi principale o secondaria una malattia tumorale soggetta all’obbligo di notifica (cpv. 1 lett. b e allegato 1).
In conformità al capoverso 2, la notifica va inviata al registro dei tumori pertinente per il territorio in cui viene svolto il programma di diagnosi precoce. Tale registro trasmette poi i dati dei pazienti che non gli competono al registro preposto.
Il capoverso 3 definisce nel dettaglio i dati da notificare.
Sezione 3: Diritti del paziente
Art. 12 Informazione
Negli accertamenti effettuati a seguito di un sospetto di tumore è in genere coinvolta tutta una serie di specialisti e istituzioni. In conformità all’articolo 5 capoverso 2 LRMT, il capoverso 1 definisce in modo inequivocabile a chi compete l’informazione al paziente: come è lecito aspettarsi, compete al medico che ha comunicato la diagnosi di tumore, al quale è lasciata la facoltà di decidere nel caso concreto il momento più adeguato per fornire i dovuti ragguagli. Tutti gli altri specialisti altrimenti coinvolti nella diagnosi (p. es. dipendenti degli istituti di patologia, di radiologia o dei laboratori) o che effettuano il trattamento in un secondo tempo non sono soggetti ad alcun obbligo di informare il paziente.
Secondo il capoverso 2, il medico deve spiegare oralmente alla persona gli aspetti fondamentali a tutela dei diritti del paziente, ossia il fatto che i suoi dati vengono notificati al registro dei tumori competente e che egli ha il diritto di opporsi alla loro registrazione.
Il capoverso 3 impone inoltre al medico di informare per scritto la persona in questione consegnandole i documenti concernenti l’informazione del paziente. Per gli adulti, questi ultimi sono messi a disposizione dal SNRT. Per quanto riguarda i pazienti pediatrici, visto che è destinato (principalmente o anche) ai loro genitori, il materiale informativo è messo a disposizione dal registro dei tumori pediatrici, poiché deve soddisfare requisiti specifici.
Le esigenze relative al contenuto dei documenti concernenti l’informazione del paziente sono concretizzate nel capoverso 4. Tali prescrizioni sono rivolte al SNRT e al registro dei tumori pediatrici e assicurano che il paziente, rispettivamente i genitori del bambino o dell’adolescente malato siano informati sul senso e sullo scopo della registrazione delle malattie tumorali, degli obblighi a essa connessi per le organizzazioni coinvolte e dei loro diritti.