Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine

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opposizione (art. 21 cpv. 1 lett. g LRMT). Non da ultimo, è competente per la collaborazione internazionale nel suo settore specialistico (art. 21 cpv. 1 lett. h LRMT).

Servizio di pseudonimizzazione e UCC: al servizio di pseudonimizzazione (art. 31 cpv. 1 lett. c LRMT), gestito dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dell’AVS, compete la pseudonimizzazione del numero d’assicurato. L’UCC mette inoltre a disposizione un servizio Internet per la verifica del numero d’assicurato e la ricerca della data del decesso da parte dei registri cantonali dei tumori e del registro dei tumori pediatrici (art. 9 cpv. 3 LRMT).

Ufficio federale di statistica (UST): l’UST elabora analisi statistiche sulla base dei dati del SNRT e del registro dei tumori pediatrici (monitoraggio dei tumori; art. 22 cpv. 1 LRMT), e mette a disposizione dei registri dei tumori i dati necessari per completare le indicazioni sulle cause del decesso (art. 22 cpv. 2 LRMT) e per rilevare le malattie tumorali non notificate (art. 22 cpv. 3 LRMT).

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): all’UFSP è affidata la vigilanza sul SNRT e sul registro dei tumori pediatrici. In questa funzione, nel quadro dei contratti di prestazioni emana in particolare le direttive per la stesura dei rapporti sulla salute relativi ai tumori. Esso assicura inoltre la valutazione e l’adeguamento a intervalli regolari del diritto esecutivo ed è preposto alla concessione degli aiuti finanziari di cui all’articolo 24 LRMT.

1.4.2 Cantoni e Comuni

La registrazione delle malattie tumorali continuerà a essere effettuata nei registri dei tumori gestiti dai Cantoni. In Svizzera esistono oggi 14 registri dei tumori cantonali e regionali, nei quali vengono registrate le malattie tumorali di circa il 94 per cento della popolazione residente in Svizzera. Al momento, le malattie tumorali non vengono ancora registrate in tre Cantoni.

Le ripercussioni per i Cantoni riguardano

 l’allestimento o l’adesione a un registro dei tumori esistente;

 il trasferimento dei dati registrati secondo il diritto anteriore in un nuovo sistema;

 l’adeguamento delle basi legali di diritto cantonale.

I Cantoni devono inoltre fare in modo che i registri cantonali dei tumori possano confrontare i propri dati con quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti. L’attuazione del presente avamprogetto può comportare oneri supplementari in termini di personale e finanziari per i Cantoni.