Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
logie concomitanti che si manifestano nel corso dell’intero trattamento. Sono incluse le malattie classificabili come conseguenza diretta del trattamento. Conformemente al capoverso 2, al registro del tumori vanno notificati anche dati concernenti eventuali misure di diagnosi precoce adottate fuori dal quadro di un programma di diagnosi precoce, come test di ricerca di sangue occulto nelle feci, colonscopie, mammografie, determinazione dei valori di PSA (antigene prostatico specifico) o palpazione della prostata, documentate in passato e rilevanti per la malattia.
Art. 4 Termini di notifica
Per consentire una registrazione il più possibile tempestiva dei dati, l’articolo 4 prescrive che i dati diagnostici di cui all’articolo 1 della presente ordinanza e di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a-e LRMT, i dati di base sul primo trattamento (art. 2), nonché i dati supplementari (art. 3) debbano essere notificati al registro dei tumori competente entro quattro settimane dalla loro raccolta.
Art. 5 Identificazione delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica
Affinché il registro dei tumori sappia a chi rivolgersi in caso di domande, in esecuzione dell’articolo 3 capoverso 3 lettera c LRMT le persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica sono tenute, in conformità all’articolo 5, a trasmettere i dati necessari alla loro identificazione. Si distingue tra persone soggette all’obbligo di notifica (cpv. 1) e istituzioni soggette all’obbligo di notifica (cpv. 2). Se definiscono una persona incaricata della notifica, le istituzioni soggette all’obbligo di notifica devono comunicare il nome dell’istituzione, aggiungendo eventualmente il reparto e la funzione della persona notificante (art. 5 cpv. 2 lett. a). Come esposto nell’articolo 5 capoverso 2 lettera b, le istituzioni soggette all’obbligo di notifica devono trasmettere il nome e il cognome di una persona di contatto a cui il registro dei tumori può rivolgersi in caso di domande, un disciplinamento simile a quello previsto dal diritto in materia di epidemie (art. 2 dell’ordinanza del DFI del 1° dicembre 2015 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano)6.
Conformemente al capoverso 3, le persone e le istituzioni (ossia i medici liberi professionisti, gli ospedali e gli istituti indipendenti di patologia, radiologia, citologia e istologia) soggette all’obbligo di notifica sono tenute ad assicurare l’attività di notifica in seno alla loro organizzazione. Questo vale anche per ogni altra istituzione privata o pubblica soggetta all’obbligo di notifica di cui all’articolo 3 LRMT. È lasciata loro la facoltà di nominare le persone preposte all’attuazione interna all’azienda dell’obbligo di notifica. La responsabilità per la notifica corretta e puntuale è del medico libero professionista, rispettivamente della direzione dell’ospedale o dell’istituzione (cpv. 4). Anche questo disciplinamento si riallaccia al consolidato ordinamento vigente nel diritto in materia di epidemie (cfr. art. 6 dell’ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano)7.
Alle condizioni di cui all’articolo 27 lettera a LRMT, i dati sull’identità delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica possono essere utilizzati anche per il trattamento dei dati finalizzato a valutare la qualità della diagnosi e della terapia, se le persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica hanno acconsentito al trattamento e alla comunicazione dei dati che rendono possibile la loro identificazione.
Art. 6 Definizione delle malattie tumorali soggette all’obbligo di notifica
Per la definizione dei tumori per i quali è imperativo notificare dati diagnostici e dati di base sul trattamento, si tiene conto, oltre che delle neoplasie maligne dei tessuti e del sangue, anche dei relativi stadi e delle forme precoci, nonché delle neoplasie benigne (messaggio concernente la LRMT, FF 2014 7529, pagg. 7616-7617). A differenza della sua accezione più comune, il termine «tumore»
viene utilizzato qui in un senso molto più ampio. Per un’esecuzione improntata alla certezza del diritto si rende quindi necessaria una lista positiva delle malattie tumorali soggette all’obbligo di notifica. L’allegato 1 contiene una tabella con l’elenco di tali malattie (cpv. 1). L’elenco opera una distinzione tra pazienti adulti, pediatrici e giovanili, dando continuità all’odierna prassi dei registri cantonali dei tumori