Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 29 pagine

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l’articolo 174 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti disciplina i compiti dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC), al quale è delegata secondo l’articolo 31 capoverso 1 lettera c LRMT la gestione del servizio di pseudonimizzazione (cpv. 1 lett. h). Poiché l’UCC tiene il registro centrale degli assicurati che contiene i numeri d'assicurato assegnati agli assicurati (art. 71 cpv. 4 lett. a LAVS) ed è competente per generare il numero d’identificazione del paziente nell’ambito della cartella informatizzata del paziente (art. 4 cpv. 1 LCIP), è logico affidargli anche la pseudonimizzazione. Siccome sottostà al Dipartimento federale delle finanze e dispone di sistemi informatici propri, l’UCC è indipendente sul piano tecnico e organizzativo dal SNRT, dal registro dei tumori pediatrici, dai registri cantonali dei tumori e dall’UST (art. 31 cpv. 2 LRMT). La procedura di selezione di cui all’articolo 36 non si applica perché che i compiti del servizio di pseudonimizzazione sono svolti da un’unità dell’Amministrazione federale.

Art. 40 Disposizioni transitorie

Con l’entrata in vigore della LRMT, sono diverse le questioni di diritto transitorio che richiedono una soluzione. Innanzitutto, il capoverso 1 limita nel tempo l’obbligo di notifica secondo gli articoli 3 e 4 LRMT per i casi di tumore che soggiacciono al diritto vigente. Al nuovo obbligo di notifica soggiacciono pertanto esclusivamente le malattie tumorali diagnosticate dopo l’entrata in vigore. Nella fase d’introduzione potrà verificarsi che un tumore diagnosticato prima dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2019 venga trattato solo nel corso del 2019. In un caso del genere, i dati sul trattamento non saranno soggetti all’obbligo di notifica.

L’articolo 37 LRMT disciplina la gestione dei dati personali già trattati in un registro dei tumori. Essendo questa disposizione stata inserita soltanto nel corso del dibattito parlamentare, il messaggio concernente la LRMT non contiene commenti al proposito. Il suo tenore può essere così riassunto: il capoverso 1 statuisce per i registri cantonali dei tumori e per il registro dei tumori pediatrici l’obbligo dall’entrata in vigore della legge di continuare a trattare i dati personali (p. es. per calcoli epidemiologici) secondo la LRMT, il che significa riprendere soltanto i dati riutilizzabili secondo le disposizioni della legge sulla ricerca umana (LRUm) o attribuibili ai dati di base di cui all’articolo 3, rispettivamente ai dati supplementari di cui all’articolo 4 LRMT (art. 23 cpv. 3 e 4 LRMT, art. 33 e 34 LRUm) oppure per i quali esiste una base giuridica cantonale (art. 32 cpv. 4 LRMT). Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce la data entro cui i registri dei tumori devono avere adeguato i dati disponibili al nuovo diritto. L’obiettivo dell’adeguamento è di rendere nel limite del possibile disponibili i dati esistenti per analisi future. Nel definire la durata massima, il Consiglio federale tiene conto del dispendio dei registri dei tumori per il trasferimento dei dati. Esso può inoltre prevedere deroghe al trattamento di dati di persone decedute per evitare oneri eccessivi (capoverso 3).

L’articolo 40 capoverso 2 ORMT, in esecuzione dell’articolo 37 capoverso 2 LRMT, stabilisce la data – è proposto il 31 dicembre 2021 – entro la quale i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici devono adeguare, rispettivamente trasferire i loro vecchi dati. Questa disposizione stabilisce la norma di base, mentre i capoversi 3 e 4 contengono le deroghe. In virtù dell’articolo 18 capoverso 1 LRMT, il SNRT stabilisce gli standard di codifica per il trasferimento. Queste definizioni sul piano tecnico riguardano ad esempio questioni come quali dati diagnostici riprendere per il calcolo della mortalità e dell’incidenza, se devono essere trasferiti dati sul trattamento e quali dati sono necessari per l’identificazione inequivocabile dei casi di tumore assoggettati al diritto anteriore.

Al fine di sgravare i registri cantonali dei tumori, il capoverso 3 definisce in esecuzione dell’articolo 37 capoverso 3 LRMT i gruppi di casi di pazienti deceduti che non devono essere trattati secondo la LRMT, ossia i pazienti deceduti prima del 1° gennaio 2019 e i cui dati sono stati registrati prima del 1° gennaio 2003 (lett. a). Tali dati non sono più necessari a livello di singole serie di dati per il monitoraggio dei tumori e possono essere ripresi in forma aggregata dalle analisti statistiche già allestite. Esclusi dal campo d’applicazione della LRMT sono anche i dati di pazienti deceduti, non ancora registrati al momento dell’entrata in vigore (lett. b). In altre parole, non sussiste alcun obbligo di procedere a registra-