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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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Art. 32 Garanzia dell’indennizzo

1 L’UFAM valuta la domanda secondo i criteri di cui all’allegato 3 numeri 2 e 3 e armonizza la propria valutazione con l’autorità cantonale.

2 Se i requisiti per l’ottenimento dell’indennizzo sono soddisfatti, l’UFAM garantisce l’indennizzo al titolare dell’impianto idroelettrico e ne stabilisce l’ammontare presunto.

3 Se dopo aver ottenuto la garanzia dell’indennizzo il titolare dell’impianto idroelettrico constata costi supplementari, lo comunica senza indugio all’autorità cantonale e all’UFAM. Se i costi supplementari sono rilevanti, si applica per analogia la procedura conformemente ai capoversi 1 e 2.

Art. 33 Piano di pagamento

1 Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, l’UFAM elabora un piano di pagamento.

2 Per l’ordine dei pagamenti è determinante la data di inoltro delle domande all’autorità cantonale.

Art. 34 Pagamento dell’indennizzo e restituzione

1 Una volta attuate le misure, il titolare dell’impianto idroelettrico trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti.

2 I costi computabili sono regolamentati nell’allegato 3 numero 3.

3 Il DATEC disciplina i dettagli per il calcolo dei costi computabili relativi a misure d’esercizio.

4 L’autorità cantonale valuta la computabilità dei costi fatti valere nel riepilogo e trasmette quest’ultimo all’UFAM corredato dal proprio parere.

5 L’UFAM esamina il riepilogo dei costi, concorda la propria valutazione con l’autorità cantonale e dispone l’indennizzo.

6 Esso chiede la restituzione di eventuali indennizzi pagati in eccesso.

Art. 35 Pagamenti parziali

1 In caso di misure di risanamento onerose, il titolare di un impianto idroelettrico può richiedere al massimo due pagamenti parziali all’anno, se ciò è previsto nella garanzia dell’indennizzo e il progetto presenta un adeguato grado d’avanzamento.

2 L’autorità cantonale valuta le domande di pagamenti parziali e le inoltra all’UFAM corredate dal proprio parere.

3 L’UFAM valuta le domande di pagamenti parziali, armonizza la propria valutazione con l’autorità cantonale ed esegue i pagamenti parziali.

Art. 36 Applicabilità della legge sui sussidi14

Per il resto, si applica per analogia il capitolo 3 della legge sui sussidi.

Capitolo 6: Supplemento rete

Sezione 1: Riscossione e utilizzo

Art. 37 Riscossione

1 Il supplemento rete ammonta a 2,3 centesimi/kWh.

2 L’organo d’esecuzione riscuote il supplemento rete con cadenza almeno trimestrale e lo versa immediatamente nel Fondo per il supplemento rete.

3 Se, in base alla regola di cui all’articolo 38 LEne, risulta una modifica del fabbisogno di mezzi di almeno 0,05 centesimi/kWh, il DATEC presenta al Consiglio federale una domanda di ridefinizione del supplemento rete. In tale domanda indica le modalità con cui il supplemento è presumibilmente ripartito tra i singoli tipi di utilizzo.

Art. 38 Utilizzo

1 L’assegnazione dei mezzi disponibili è in funzione del fabbisogno di mezzi e dei costi di esecuzione dei singoli utilizzi, dei costi proporzionali per il rimborso del supplemento rete secondo l’articolo 39 LEne, della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete nonché del contributo dei singoli utilizzi per il raggiungimento dello scopo della legge e dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3 LEne.

2 Le quote massime previste dalla legge per il premio di mercato per l’elettricità prodotta dai grandi impianti idroelettrici esistenti, per i contributi d’investimento agli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW e per gli indennizzi di cui all’articolo 34 LEne vengono sfruttate se ciò risulta necessario a causa del fabbisogno di mezzi. Per i restanti tipi di utilizzo con una quota massima legale, nell’assegnazione dei mezzi si applica il capoverso 1.

14 RS 616.1