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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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1. costi per la forza lavoro temporanea,

2. materiale,

3. prestazioni di terzi,

4. costi per la formazione e la formazione continua,

5. costi di viaggio e spese,

c. gli ammortamenti;

d. i ricavi;

e. gli investimenti programmati.

4 Il preventivo per il successivo anno civile viene presentato per approvazione all’UFE entro il 30 settembre.

Art. 75 Approvazione e mandato di prestazioni

1 L’UFE esamina il preventivo e, se necessario, consente all’organo d’esecuzione di formulare un parere.

2 Il preventivo e il catalogo delle prestazioni vengono stabiliti per iscritto in un mandato di prestazioni. Se questo non viene stilato entro il 15 dicembre, l’UFE ne stabilisce il contenuto mediante decisione.

3 Se le circostanze mutano considerevolmente, il mandato di prestazioni può essere modificato. Il capoverso 2 è applicabile per analogia.

Art. 76 Conteggio dei costi di esecuzione

1 L’organo d’esecuzione trasmette per approvazione all’UFE il conteggio dei costi di esecuzione effettivi di un anno civile entro il 30 giugno dell’anno civile successivo.

2 Se i costi di esecuzione approvati sono superiori al preventivo stabilito nel mandato di prestazioni, l’UFE provvede affinché l’importo della differenza venga trasferito dal Fondo per il supplemento rete all’organo d’esecuzione; se sono inferiori l’organo d’esecuzione versa immediatamente l’importo della differenza nel Fondo per il supplemento rete.

Art. 77 Presentazione dei conti

1 L’anno contabile corrisponde all’anno civile.

2 Il conto annuale viene redatto conformemente alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni (CO) in materia di tenuta della contabilità commerciale e presentazione dei conti e alle «Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER) della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti.

Art. 78 Rendiconto

L’organo d’esecuzione trasmette all’UFE entro il 15 dicembre le indicazioni necessarie al rendiconto finanziario dell’Amministrazione federale.

Capitolo 13: Disposizioni penali

Art. 79

Secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettere d e g nonché capoverso 2 LEne è punito chiunque:

a. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito dell’esame della proposta di convenzione sugli obiettivi, rilevanti per la definizione degli obiettivi annuali di efficienza energetica (art. 41);

b. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito del rendiconto sull’attuazione della convenzione sugli obiettivi, rilevanti per la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi (art. 42);

c. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nella domanda di rimborso del supplemento rete oppure nella domanda di versamento mensile, rilevanti per la valutazione della domanda di rimborso (art. 44 e art. 49 cpv. 1).

Capitolo 14: Disposizioni finali

Art. 80 Disposizione transitoria relativa all’etichettatura dell’elettricità

Le disposizioni relative all’etichettatura dell’elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente.

Art. 81 Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete

Per i consumatori finali non aventi diritto al rimborso secondo l’articolo 39 capoverso 3 primo periodo LEne, che hanno stipulato un accordo sugli obiettivi secondo il diritto previgente, a partire dall’entrata in vigore della LEne decade l’obbligo di rispetto della convenzione sugli obiettivi.