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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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3 Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all’anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all’anno per gli impianti idroelettrici esistenti, si riduce in maniera lineare il requisito della durata di invaso.

4 Le centrali ad accumulazione con pompaggio sono considerate di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.

Art. 9 Impianti eolici di interesse nazionale

1 Per valutare se un impianto eolico è di interesse nazionale è possibile considerare cumulativamente diversi impianti, se questi sono ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (parco eolico).

2 I nuovi impianti eolici o i parchi eolici sono considerati di interesse nazionale se presentano una produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno.

3 Gli impianti eolici o i parchi eolici esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso il loro ampliamento o rinnovo si raggiunge una produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno.

Art. 10 Esclusione secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEne

L’esclusione secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEne riguarda le installazioni costruite appositamente e pensate per durare, che sono ancorate nel suolo entro il perimetro di un biotopo d’importanza nazionale o in una riserva di uccelli acquatici e migratori.

Capitolo 4: Immissione di energia di rete e consumo proprio

Sezione 1: Obbligo di ritiro e di rimunerazione dell’energia secondo l’articolo 15 LEne

Art. 11 Condizioni di raccordo

1 I produttori di energia secondo l’articolo 15 LEne e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo. Esse regolamentano in particolare:

a. i costi di raccordo;

b. la potenza massima immessa;

c. se una quota dell’energia secondo gli articoli 16 e 17 LEne prodotta viene consumata nel luogo di produzione;

d. la rimunerazione.

2 I produttori sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.

3 Se il capoverso 2 è soddisfatto, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l’immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari. Per il rimborso delle spese relative al necessario potenziamento della rete si applica l’articolo 22 capoverso 3 OAEl3.

Art. 12 Energia da ritirare e da rimunerare

1 Il gestore di rete deve ritirare e rimunerare:

a. a un produttore che utilizza per il consumo proprio nel luogo di produzione (art. 15) una parte dell’energia prodotta o che in tale luogo la lascia utilizzare a uno o più terzi (consumo proprio): la produzione eccedente offerta al gestore di rete;

b. a un produttore che cede al gestore di rete tutta l’energia prodotta: la produzione netta.

2 La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall’impianto (produzione lorda), dedotta la quantità di elettricità consumata dall’impianto stesso (alimentazione ausiliaria).

3 I produttori che intendono passare dalle rimunerazioni secondo la lettera a alle rimunerazioni secondo la lettera b del capoverso 1 o viceversa devono comunicarlo con tre mesi di anticipo al gestore di rete.

4 Per quanto concerne gli strumenti di misurazione da utilizzare per rilevare l’elettricità da rimunerare, si applicano l’ordinanza del 15 febbraio 20064 sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Per quanto riguarda i costi relativi agli strumenti di misura e la preparazione dei dati delle misurazioni si applicano le disposizioni dell’OAEl5.

Art. 13 Rimunerazione

1 Nella rimunerazione dell’elettricità da energie rinnovabili i costi che il gestore di rete evita di sostenere per l’acquisto di energia equivalente sono stabiliti in funzione dei costi d’acquisto da terzi e dei costi di produzione dei propri impianti di produzione.

2 Nella rimunerazione dell’elettricità da impianti di cogenerazione alimentati interamente o parzialmente con vettori energetici fossili il prezzo di mercato risulta dai prezzi orari sul mercato spot (day-ahead) per l’area di mercato Svizzera.

Art. 14 Potenza dell’impianto

1 La potenza di un impianto fotovoltaico si misura in base alla potenza di punta DC normalizzata del generatore solare.

3 RS 734.71

4 RS 941.210

5 RS 734.71