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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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c. i giustificativi relativi ai costi dell’elettricità dell’ultimo anno contabile concluso e i documenti su cui si basano secondo l’articolo 46;

d. i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nell’ultimo anno contabile concluso e il corrispondente supplemento rete pagato nonché i documenti su cui si basano secondo l’articolo 46.

3 Per i consumatori finali di cui all’articolo 39 capoverso 3 seconda periodo LEne la domanda, in deroga al capoverso 2, deve contenere solamente quanto segue:

a. i giustificativi della quantità di elettricità da essi acquistata nell’ultimo anno contabile concluso per l’esercizio del grande impianto di ricerca in questione di cui all’allegato 4; e

b. il corrispondente supplemento rete versato.

Art. 45 Plusvalore lordo

1 Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale sottoposto a revisione ordinaria dell’impresa soggetta all’obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente all’articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni15 (CO). Il plusvalore lordo si calcola in base all’allegato 5 numero 1.

2 Se, ai sensi dell’articolo 962 CO un’impresa ha l’obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base di questo conto. Inoltre è necessario presentare un’attestazione del corretto calcolo del plusvalore lordo redatta da un perito revisore autorizzato ai sensi dell’articolo 4 della legge del 16 dicembre 200516 sui revisori.

3 Se un’impresa non soggiace agli obblighi di revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 capoverso 1 CO, il plusvalore lordo deve essere calcolato sulla base dei moduli ufficiali per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto dell’anno contabile completo conformemente all’allegato 5 numero 2.

Art. 46 Costi dell’elettricità, quantità di elettricità e supplemento rete

1 I costi dell’elettricità, la quantità di elettricità acquistata e il corrispondente supplemento rete pagato devono essere determinati sulla base dei giustificativi contabili.

2 I costi dell’elettricità corrispondono ai costi fatturati all’impresa da un azienda di approvvigionamento elettrico o da un terzo per la fornitura di energia elettrica, l’utilizzazione della rete nonché per le tasse e le prestazioni a favore degli enti pubblici, compreso il supplemento rete ed esclusa l’imposta sul valore aggiunto.

Art. 47 Esame della domanda

1 L’UFE decide in merito al diritto al rimborso sulla base della domanda di rimborso e del rendiconto con le indicazioni sull’attuazione della convenzione sugli obiettivi.

2 Se all’UFE non è stato ancora sottoposto alcun rendiconto contenente informazioni sull’anno contabile da esaminare e si prospetta la possibilità che la convenzione sugli obiettivi non sia rispettata, l’UFE può rinviare la decisione fino all’inoltro e alla valutazione del rendiconto successivo.

Art. 48 Versamento annuale

1 Se l’UFE approva la domanda di rimborso, entro due mesi dall’approvazione viene versato l’importo del rimborso, computando eventuali versamenti mensili.

2 In caso di rimborso parziale il calcolo dell’importo è disciplinato nell’allegato 6 numero 1.

3 Sugli importi del rimborso non sono calcolati interessi.

Art. 49 Versamento mensile

1 Il consumatore finale può presentare all’UFE una domanda di versamento mensile per l’anno contabile in corso. Tale domanda vale anche per i successivi anni contabili. Essa deve contenere le informazioni e i documenti di cui all’articolo 44 capoverso 2 lettere a, c e d, qualora essi non siano già stati presentati unitamente alla domanda di rimborso.

2 In caso di versamento mensile è versato l’80 per cento del rimborso atteso nell’anno contabile in corso. L’ammontare del versamento mensile è calcolato secondo l’allegato 6 numero 2.

3 Entro 30 giorni dall’approvazione della domanda sono versati:

a. l’80 per cento del rimborso atteso per l’ultimo anno contabile concluso;

b. l’importo calcolato secondo il capoverso 2 per i mesi dell’anno contabile in corso trascorsi fino all’approvazione della domanda.

4 L’UFE può adeguare in ogni momento i versamenti mensili se:

a. cambiano i parametri rilevanti ai fini del loro calcolo;

b. nell’anno contabile in corso il consumo di energia elettrica del consumatore finale diverge in misura considerevole da quello dell’ultimo anno contabile concluso.

5 Se cambiano i parametri di cui al capoverso 4, in particolare la quantità di elettricità acquistata, il consumatore finale deve notificarlo all’UFE senza indugio.

15RS 220

16 RS 221.302