Progetto
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine
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b. il livello tecnico dei lavori programmati e del tenore innovativo;
c. la fattibilità del previsto sfruttamento dell’energia;
d. il tenore innovativo del progetto;
e. il plusvalore per la prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; e
f. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché l’ambiente.
3.2.2 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su:
a. i criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione e temperatura del serbatoio)
b. le scadenze delle tappe del progetto;
c. l’ammontare della garanzia da concedere,
d. un esperto indipendente quale accompagnatore del progetto.
3.3 Contratto
Se la garanzia per la geotermia può essere prestata, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 26 capoverso 4 in particolare i seguenti punti:
a le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
b. l’obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente in relazione a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
c. entità, condizioni e scadenza della garanzia per la geotermia;
d. ulteriori condizioni;
e. il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione di un diritto di compera del fondo a favore della Confederazione, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
f. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 29;
g. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto.
3.4 Svolgimento e conclusione del progetto
a. Il richiedente svolge i lavori di prospezione e costruzione previsti dall’accordo.
b. L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e costruzione. Egli valuta i risultati delle prove e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.
c. Se le scadenze stabilite nel contratto di sovvenzione non vengono rispettate, la garanzia per la geotermia si estingue.
d. Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta i risultati dei lavori di prospezione e costruzione nonché i risultati delle prove. Inoltre esamina i flussi finanziari relativi al pagamento della garanzia per la geotermia.
e. Su richiesta, l’UFE accerta se si è in presenza di un successo, un parziale successo o un insuccesso ed eventualmente stabilisce l’ammontare dell’importo da versare in virtù della garanzia per la geotermia.
4 Geodati
4.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento, i rispettivi geodati secondo
le disposizioni tecniche di swisstopo.
4.2 swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati secondo gli obiettivi della legge del 5 ottobre 200723 sulla geoinformazione
e dell’ordinanza del 21 maggio 200824 sulla geologia nazionale.
4.3 Se la garanzia per la geotermia viene versata, swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari
processati.
23RS 510.62