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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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Sezione 2: Etichettatura dell’elettricità

Art. 4

1 L’etichettatura dell’elettricità di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettera b LEne deve essere eseguita annualmente mediante garanzia di origine per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali.

2 L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura dell’elettricità deve effettuare l’etichettatura per tutti i propri consumatori finali con la seguente modalità:

a. per la totalità dell’elettricità fornita ai propri consumatori finali (mix del fornitore); oppure

b. per l’elettricità fornita singolarmente a ogni consumatore finale (mix del prodotto).

3 Indipendentemente dal tipo di etichettatura, essa deve pubblicare il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita ai propri consumatori finali entro al massimo la fine dell’anno civile successivo. La pubblicazione deve avvenire in particolare sul sito internet liberamente accessibile www.stromkennzeichnung.ch gestito dalle aziende soggette all’obbligo di etichettatura dell’elettricità.

Sezione 3: Requisiti tecnici, procedura e obbligo di notifica

Art. 5 Requisiti tecnici e procedura

1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare:

a. i requisiti della garanzia di origine e la sua validità;

b. la procedura per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione della garanzia di origine e per il suo annullamento;

c. i requisiti della registrazione degli impianti per i quali deve essere provata l’origine della produzione, nonché la relativa procedura;

d. i requisiti dell’etichettatura dell’elettricità.

2 Nel fare ciò esso si orienta alle norme internazionali, in particolare a quelle dell’Unione europea.

Art. 6 Obbligo di notifica

1 I gestori di rete devono notificare ogni trimestre all’organo d’esecuzione la quantità di elettricità secondo l’articolo 19 capoverso 1 LEne che un produttore produce in un impianto che:

a. non dispone né di un sistema di misurazione intelligente in base all’articolo 8a dell’ordinanza del 14 marzo 20082 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl), né

b. di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati in base all’articolo 8 capoverso 5 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico nella versione del 1° marzo 2008.

2 Al momento della messa in servizio di tali impianti essi devono altresì notificare all’organo d’esecuzione i dati relativi all’impianto.

Capitolo 3: Pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili

Sezione 1: Sportello unico

Art. 7

1 Per gli impianti eolici, il coordinamento dei pareri e delle procedure di autorizzazione secondo l’articolo 14 capoverso 4 LEne compete all’Ufficio federale dell’energia (UFE).

2 I servizi federali competenti devono presentare all’UFE i propri pareri e le proprie autorizzazioni entro due mesi dalla richiesta dell’UFE, sempre che altri atti legislativi federali non prevedano termini diversi.

Sezione 2: Interesse nazionale

Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale

1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:

a. una produzione media prevista di almeno 20 GWh all’anno; oppure

b. una produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.

2 Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso l’ampliamento o il rinnovo:

a. raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno; oppure

b. raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all’anno e presentano una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza.

2 RS 734.71