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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine
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Art. 50 Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente
1 Se dall’esame della domanda di rimborso risulta che al consumatore finale, in virtù dell’articolo 49, sono stati versati importi eccessivi oppure se non è stato raggiunto l’importo minimo in base all’articolo 40 lettera d LEne, l’UFE dispone la restituzione degli importi versati in eccesso a titolo di rimborso per l’anno contabile in questione.
2 Se il consumatore finale non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi, l’UFE chiede la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione (art. 41 cpv. 3 LEne).
3 Gli importi restituiti confluiscono nel Fondo per il supplemento rete. Sugli importi non viene applicato alcun interesse.
Art. 51 Coinvolgimento di terzi
1 L’UFE può incaricare terzi di svolgere in particolare i seguenti compiti:
a. elaborazione insieme ai consumatori finali della proposta di convenzione sugli obiettivi;
b. verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi;
c. assistenza al consumatore finale nell’allestimento del rendiconto annuale relativo all’attuazione della convenzione sugli obiettivi;
d. verifica delle indicazioni fornite in occasione della presentazione della domanda nonché della documentazione presentata.
2 I consumatori finali sono tenuti a collaborare con i terzi incaricati. Essi devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l’accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro.
Capitolo 7: Impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia negli edifici e nelle imprese
Art. 52 Edifici
1 Nell’emanare le disposizioni di cui all’articolo 45 capoverso 3 LEne, i Cantoni si orientano a criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.
2 Per rinnovamenti considerevoli ai sensi dell’articolo 45 capoverso 3 lettera c LEne s’intende in particolare:
a. il risanamento completo del sistema di riscaldamento e dell’impianto di produzione dell’acqua calda;
b. il risanamento energetico di edifici collegati a reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, se in uno o più edifici l’involucro viene risanato in misura superiore al 75 per cento.
Art. 53 Consumo di energia nelle imprese
1 Se si utilizza una convenzione sugli obiettivi nell’ambito dell’esecuzione sia di prescrizioni della Confederazione in materia di convenzioni sugli obiettivi sia di prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l’articolo 46 capoverso 3 LEne, i Cantoni sono vincolati alle disposizioni della Confederazione.
2 L’elaborazione della proposta di una tale convenzione sugli obiettivi, l’esame di questa proposta e la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi sono di competenza dell’UFE.
3 L’UFE può anche assumersi i compiti di cui al capoverso 2 su richiesta di un Cantone, se la convenzione sugli obiettivi viene utilizzata esclusivamente per l’esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l’articolo 46 capoverso 3 LEne.
4 Esso può incaricare terzi dello svolgimento dei compiti di cui al capoverso 2.
Capitolo 8: Promozione
Sezione 1: Misure
Art. 54 Informazione e consulenza
1 La Confederazione può sostenere i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private in particolare per quanto riguarda:
a. la pubblicazione di documentazione;
b. i contributi dei media;
c. lo svolgimento di esposizioni, attività e concorsi;
d. l’utilizzo di media digitali a fini informativi e di consulenza;
e. l’allestimento di offerte di consulenza;
f. lo svolgimento di consulenze.
2 Per poter essere sostenute, queste attività devono corrispondere alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 55 Formazione e formazione continua
1 La Confederazione può sostenere la formazione e la formazione continua delle persone incaricate dei compiti previsti dalla legge e dalla presente ordinanza, in particolare attraverso:
a. contributi ad attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni;
b. attività organizzate dall’UFE.