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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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2 In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni d’istruzione, essa può sostenere la formazione professionale e la formazione continua degli specialisti dell’energia, segnatamente con i mezzi seguenti:

a. l’elaborazione di un’offerta di corsi per la formazione e la formazione continua;

b. la preparazione di materiale didattico;

c. il perfezionamento degli insegnanti;

d. lo sviluppo e la gestione di un sistema d’informazione.

3 La promozione di corsi di formazione e di formazione continua individuali è esclusa.

Art. 56 Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione

1 Possono usufruire del sostegno:

a. gli impianti e i progetti pilota che:

1. servono al collaudo tecnico di sistemi, metodi e concetti energetici, e

2. vengono realizzati in una scala che consente la determinazione di dati scientifici, tecnici, economici e sociali;

b. gli impianti e i progetti di dimostrazione che:

1. servono a provare il corretto funzionamento in un ambiente vicino al mercato, e

2. permettono una valutazione globale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, nell’ottica dell’effettiva introduzione sul mercato di tecnologie o soluzioni energetiche innovative.

2 Gli impianti e i progetti di dimostrazione possono essere riconosciuti dall’UFE come progetti faro, se servono a far conoscere tecnologie e concetti nuovi e all’avanguardia e favoriscono il dialogo sull’energia nell’intera popolazione.

Sezione 2: Contributi globali

Art. 57 Condizioni generali

1 Possono essere concessi contributi globali a programmi cantonali per:

a. l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne);

b. la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne);

c. la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne).

2 I contributi globali a tali programmi vengono concessi solamente se:

a. il programma in questione poggia su basi giuridiche cantonali;

b. il Cantone stanzia un credito per il programma in questione; e

c. per il programma in questione il Cantone non riceve già sotto altre forme un contributo della Confederazione.

Art. 58 Contributi globali a programmi cantonali per l’informazione e la consulenza, nonché per la formazione e la

formazione continua

Nell’ambito della promozione di programmi cantonali per l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48), possono essere concessi contributi globali in particolare per:

a. documentazione e attività mediatica;

b. mostre, manifestazioni e concorsi;

c. corsi e formazioni;

d. consulenze relative a oggetti e processi;

e. analisi.

Art. 59 Contributi globali a programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore

residuo

1 Nell’ambito della promozione di programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) le misure costruttive possono essere promosse attraverso contributi globali solamente se le relative domande di promozione vengono presentate prima dell’inizio dei lavori di costruzione.

2 I contributi globali non possono essere impiegati per:

a. edifici e impianti pubblici della Confederazione e dei Cantoni;

b. impianti alimentati con energie fossili.

3 I contributi globali possono essere concessi anche per programmi d’investimento e di marketing finalizzati ad accrescere la notorietà dei programmi cantonali per la promozione di misure di cui all’articolo 50 LEne.