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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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4.4 Contratto

Se sussistono i requisiti per la concessione del contributo per il sondaggio, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 26 capoverso 4 in particolare i seguenti punti:

a le scadenze che il richiedente deve rispettare;

b. l’obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente in relazione a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;

c. entità, condizioni e scadenza del contributo per il sondaggio;

d. il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione di un diritto di compera del fondo a favore della Confederazione, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;

e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 29;

f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;

g. ulteriori condizioni.

4.5 Svolgimento e conclusione del progetto

4.5.1 Il richiedente svolge i lavori di sondaggio programmati.

4.5.2 L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sondaggio. Egli valuta i risultati, in particolare per quanto

riguarda la temperatura del serbatoio e le sue caratteristiche relativamente al trasporto, e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.

4.5.3 Al termine dei lavori di sondaggio, al più tardi sei mesi dopo la conclusione delle prove, il gruppo di esperti valuta i risultati

dei lavori di sondaggio nonché i lavori svolti e i risultati.

4.5.4 L’UFE comunica al richiedente il risultato dell’esame, in particolare per quanto riguarda il serbatoio geotermico.

5 Geodati

5.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito all’Ufficio federale di topografia (swisstopo), entro al massimo sei mesi dopo il rileva-

mento, i rispettivi geodati secondo le disposizioni tecniche di swisstopo.

5.2 swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati secondo gli obiettivi della legge del 5 ottobre 200720 sulla geoinformazione

e dell’ordinanza del 21 maggio 200821 sulla geologia nazionale.

5.3 swisstopo mette a disposizione del pubblico entro 12 mesi dalla conclusione della ricognizione o del sondaggio i geodati primari

e i geodati primari processati.

20RS 510.62

21 RS 510.624