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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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Allegato 3 (art. 29–31 e 33)

Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici

1 Requisiti della domanda

1.1 La domanda deve contenere:

a. il nome del richiedente;

b. i Cantoni e i Comuni interessati;

c. le informazioni sull’obiettivo del risanamento nonché il tipo, l’entità e l’ubicazione delle misure;

d. i dati sull’economicità delle misure;

e. i termini previsti per l’inizio e la conclusione dell’attuazione delle misure;

f. i presunti costi computabili delle misure;

g. informazioni sull’eventuale presentazione di domande di pagamenti parziali delle misure come pure sulla data e sull’ammontare previsti;

h. le autorizzazioni necessarie, in particolare le autorizzazioni edilizie, di dissodamento, di pesca e di sistemazione dei corsi d’acqua.

1.2 Le autorizzazioni di cui al numero 1.1 lettera h non devono essere presentate per l’indennizzo dei costi di:

a. studi di progettazione pluriennali e onerosi;

b. studi preliminari necessari a causa della mancanza dello stato consolidato della tecnica; oppure

c. pianificazioni di misure di risanamento che si rivelano sproporzionate.

2 Criteri di valutazione della domanda

L’autorità cantonale competente e l’UFAM valutano la domanda in relazione ai seguenti aspetti:

a. adempimento dei requisiti di cui agli articoli 39a e 43a LPAc25 nonché all’articolo 10 LFSP26;

b. economicità delle misure.

3 Costi computabili

3.1 Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata

delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPAc nonché all’articolo 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi per:

a. la pianificazione e la realizzazione di impianti pilota;

b. l’acquisizione di terreni;

c. la pianificazione e l’esecuzione delle misure, in particolare la realizzazione degli impianti necessari;

d. l’esecuzione del controllo dell’efficacia;

e. la dotazione di acqua necessaria per l’esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci, a condizione che tale acqua non debba essere restituita quale deflusso residuale.

3.2 Non sono computabili segnatamente:

a. le imposte;

b. i costi di manutenzione degli impianti;

c. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al titolare dell’impianto idroelettrico;

d. i costi ricorrenti, purché siano trascorsi oltre 40 anni dall’attuazione delle misure.

25 RS 814.20

26 RS 923.0