Progetto
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine
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a. favoriscono l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia o l’impiego delle energie rinnovabili;
b. il potenziale di applicazione e le probabilità di successo sono sufficientemente grandi;
c. corrispondono alla politica energetica della Confederazione; e
d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate.
2 Questi requisiti si applicano per analogia al sostegno a esperimenti sul terreno e analisi (art. 49 cpv. 2 lett. b LEne).
3 L’UFE stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare:
a. del tipo di progetto;
b. della vicinanza al mercato;
c. della situazione finanziaria dei richiedenti; e
d. della potenziale risonanza del progetto a livello nazionale.
Art. 64 Aiuti finanziari per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo
Gli aiuti finanziari a progetti individuali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) vengono concessi solo se i progetti:
a. corrispondono alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;
b. riducono l’inquinamento ambientale dovuto al consumo di energia oppure favoriscono l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia;
c. non pregiudicano notevolmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e
d. non sarebbero redditizi in assenza del sostegno.
Sezione 4: Procedura
Art. 65 Contenuto delle domande
1 Le domande di contributi globali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, segnatamente:
a. una descrizione del programma di promozione cantonale con l’indicazione delle relative basi giuridiche;
b. l’importo del credito cantonale stanziato o richiesto.
2 Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d’esercizio, segnatamente:
a. il nome o la ragione sociale del richiedente;
b. la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori;
c. la descrizione, l’obiettivo, l’inizio e la probabile durata dei lavori previsti;
d. i costi, con l’indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.
3 L’UFE può richiedere ulteriori informazioni e documenti da presentare insieme alla domanda.
Art. 66 Presentazione delle domande
1 Le domande di contributi globali vanno presentate all’UFE entro il 31 ottobre dell’anno precedente.
2 Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali di promozione di misure di cui all’articolo 49 capoversi 2 e 3 LEne vanno presentate all’UFE almeno tre mesi prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto.
3 L’UFE stabilisce le ulteriori modalità attraverso direttive.
Art. 67 Selezione mediante procedura di gara
Se in virtù dell’articolo 49 capoverso 4 LEne una misura viene selezionata nell’ambito di una procedura di gara, il bando di gara comprende almeno le seguenti indicazioni:
a. la delimitazione tematica dell’oggetto della promozione;
b. il termine di presentazione della domanda;
c. le condizioni di partecipazione;
d. i criteri di valutazione e selezione.
Art. 68 Parere dei Cantoni
L’UFE sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato le domande di aiuti finanziari per progetti individuali rilevanti per i Cantoni dal punto di vista tecnico-energetico o della politica energetica.