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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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5 Chi ricorre alla possibilità del consumo proprio, deve comunicare al gestore di rete, almeno una volta all’anno, la quantità di elettricità prodotta e consumata sul posto.

Capitolo 5: Bandi di gara per misure di efficienza, contributi per la prospezione geotermica e garanzie per la geotermia nonché indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici

Sezione 1: Bandi di gara per misure di efficienza

Art. 20 Bandi di gara

1 L’UFE indice ogni anno bandi di gara per la realizzazione di misure temporanee di efficienza nel settore elettrico (misure di efficienza elettrica).

2 Queste misure di efficienza elettrica devono mirare in particolare a ridurre, con il miglior rapporto possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli impianti, degli apparecchi o delle imprese e a raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.

Art. 21 Condizioni di partecipazione

1 L’UFE fissa ogni anno le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Esso stabilisce priorità per quanto riguarda la promozione e può escludere singoli settori o applicazioni. Esso può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma ed escludere progetti della Confederazione dalla partecipazione.

2 Chi partecipa ai bandi di gara può presentare il medesimo progetto o programma solamente una volta nel medesimo anno di gara.

Art. 22 Presa in considerazione e scelta

1 Per i contributi di promozione vengono presi in considerazione unicamente i progetti e i programmi che:

a. soddisfano le condizioni per la partecipazione alla procedura di gara;

b. non verrebbero realizzati in assenza di un contributo di promozione.

2 I progetti e i programmi con la migliore efficacia rispetto ai costi (ct./kWh) ottengono un contributo di promozione.

Art. 23 Versamento

1 Il contributo di promozione viene versato dopo che le misure di efficienza elettrica sono state attuate. Se esse non sono attuate entro il termine previsto o se i risparmi di elettricità previsti non vengono conseguiti, il contributo viene debitamente ridotto.

2 Nel caso di progetti e programmi di lunga durata possono essere effettuati versamenti prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi.

3 Il beneficiario di un contributo di promozione deve trasmettere all’UFE e agli organismi incaricati dell’esecuzione i dati atti a verificare il guadagno in termini di efficienza elettrica e consentire l’accesso ai propri impianti.

Art. 24 Valutazione e pubblicazione

1 L’UFE valuta i progetti e i programmi che beneficiano di contributi di promozione, in particolare in merito ai seguenti elementi:

a. responsabili;

b. descrizione breve;

c. risparmio di elettricità atteso e realizzato;

d. mezzi di promozione per ogni chilowattora risparmiato (efficacia rispetto ai costi).

2 Esso pubblica annualmente i risultati delle valutazioni.

3 Al termine di un progetto o di un programma, esso pubblica il risparmio di elettricità conseguito.

4 Esso può pubblicare i dati trasmessi dai responsabili del progetto o del programma nonché i rapporti intermedi e finali stilati, nel rispetto del segreto d’affari e di fabbricazione.

Sezione 2: Contributi per la prospezione geotermica e garanzie per la geotermia

Art. 25 Requisiti per il diritto e domanda

1 Possono essere erogati contributi per la prospezione geotermica, se un progetto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 1.

2 Possono essere prestate garanzie per la geotermia, se un progetto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 2.

3 La domanda viene presentata all’UFE. Essa può essere presentata se il progetto ha ottenuto in via definitiva le necessarie autorizzazioni e concessioni e se il finanziamento è garantito.

Art. 26 Esame della domanda e decisione

1 Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente composto da un massimo di sei esperti.