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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine
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Art. 60 Certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza
1 Nei propri programmi di promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne), i Cantoni prevedono la possibilità di sostenere le misure costruttive concernenti gli edifici soltanto se per questi è disponibile un certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) con rapporto di consulenza.
2 Negli edifici e negli immobili per i quali non può essere emesso un CECE, i requisiti per la redazione del certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza si basano sulle norme tecniche riconosciute.
3 Per le seguenti misure costruttive concernenti gli edifici i Cantoni non possono vincolare la promozione alla disponibilità di un certificato energetico degli edifici:
a. il risanamento dell’isolamento termico per il quale viene riconosciuto un contributo di promozione inferiore a 10 000 franchi per ogni domanda;
b. la sostituzione di un riscaldamento elettrico, a olio combustibile o gas naturale con nuovi impianti tecnici;
c. l’installazione di impianti di collettori solari termici;
d. l’installazione di impianti di aerazione degli appartamenti;
e. il risanamento di edifici con calcolo a regola d’arte del fabbisogno termico e di energia termica conformemente alle norme SIA;
f. il risanamento di edifici con certificato Minergie;
g. le nuove costruzioni; e
h. i progetti per reti di riscaldamento.
Art. 61 Rendiconto
1 I Cantoni presentano all’UFE entro il 31 marzo dell’anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi sostenuti mediante i contributi globali.
2 Per quanto riguarda i programmi cantonali per l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:
a. il numero e il tipo di misure realizzate e i mezzi finanziari impiegati a tale scopo;
b. i mezzi finanziari non utilizzati e l’eventuale riporto della quota residua della Confederazione all’anno successivo.
3 Per quanto riguarda i programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:
a. i risparmi di energia sperati e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore sull’energia consumata;
b. gli investimenti sperati e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;
c. i controlli a campione svolti in loco per verificare la corretta utilizzazione dei mezzi forniti attraverso i contributi globali;
d. l’importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l’importo medio degli aiuti finanziari versati;
e. i mezzi finanziari non utilizzati e l’eventuale riporto all’anno seguente della quota rimanente della Confederazione.
4 L’UFE stabilisce i requisiti per l’elaborazione dei dati necessari per valutare l’efficacia del programma di promozione cantonale.
5 Su sua richiesta, vengono messi a disposizione dell’UFE i documenti relativi al rapporto necessari a valutare l’efficacia.
6 L’UFE può utilizzare i dati per scopi statistici e metterli a disposizione della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK).
Art. 62 Controllo
1 I Cantoni controllano e garantiscono il corretto impiego dei contributi globali.
2 Inseriscono i risultati dei controlli nel proprio rendiconto e conservano i documenti per dieci anni.
3 Nell’ambito della promozione di misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) effettuano controlli a campione in loco.
4 L’UFE effettua controlli a campione concernenti:
a. l’esecuzione di singole misure;
b. l’utilizzazione dei contributi globali;
c. la contabilità finanziaria;
d. la prassi dell’esame della domanda; e
e. il controllo di qualità dei Cantoni.
Sezione 3: Aiuti finanziari per progetti individuali
Art. 63 Aiuti finanziari per impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione e per esperimenti sul terreno e analisi
1 Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LEne), se: