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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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Art. 69 Decisione

1 L’UFE si pronuncia sulle domande di aiuti finanziari per progetti individuali e sulle domande di contributi globali entro tre mesi dal loro ricevimento. Eccezionalmente esso può prorogare questo termine al massimo di due mesi.

2 Per valutare le domande esso può ricorrere a periti.

3 Esso informa i Cantoni circa la decisione in merito agli aiuti finanziari per progetti individuali, se questa è di grande importanza per il Cantone interessato.

4 Esso elabora una ricapitolazione dei contributi e dei pagamenti assicurati.

Capitolo 9: Cooperazione internazionale

Art. 70

1 Il DATEC è autorizzato, nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia e dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, a concludere trattati internazionali di portata limitata in materia di cooperazione nella ricerca energetica ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199717 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 Esso può attribuire questa competenza all’UFE e all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

Capitolo 10: Verifica degli effetti e trattamento dei dati

Art. 71 Monitoraggio

1 Nell’ambito del monitoraggio l’UFE osserva in particolare i seguenti ambiti:

a. la produzione di elettricità da energie rinnovabili;

b. il consumo di energia e di elettricità;

c. lo sviluppo della rete;

d. la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

e. i prezzi e le spese dell’energia;

f. le ripercussioni sull’ambiente dovute al consumo di energia;

g. gli sviluppi tecnologici rilevanti nel settore energetico anche sotto il profilo internazionale;

h. le conseguenze e l’efficacia delle misure di politica energetica.

2 L’UFE pubblica i risultati del monitoraggio di regola una volta all’anno.

3 Se non ricavabili da statistiche federali, l’UFE reperisce i dati necessari per il monitoraggio da altre autorità federali, dai Cantoni e dai Comuni nonché da altre persone giuridiche di diritto pubblico e, nella misura del possibile, evita di svolgere ulteriori rilevamenti diretti.

Art. 72 Trattamento di dati personali

I dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrative e penali, possono essere conservati per dieci anni.

Capitolo 11: Esecuzione

Art. 73

L’UFE esegue la presente ordinanza, nella misura in cui la legge o la presente ordinanza non assegni la competenza ad altro organo.

Capitolo 12: Organo d’esecuzione

Art. 74 Preventivo

1 L’organo d’esecuzione redige per ogni anno civile un preventivo dei costi di esecuzione previsti e degli introiti da essa derivanti.

2 L’allestimento del preventivo si basa su un catalogo delle prestazioni redatto dall’organo d’esecuzione su istruzioni dell’UFE.

3 Il preventivo deve essere allestito in modo da poter risalire all’utilizzazione prevista dei mezzi. Esso fornisce in particolare, per ognuno dei singoli settori d’esecuzione e con l’indicazione delle cifre dell’ anno precedente, informazioni in merito a:

a. i costi del personale;

b. i costi d’esercizio, suddivisi nelle seguenti sottoposizioni:

17 RS 172.010