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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine
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Allegato 2 (art. 24, 25 e 27)
Garanzie per la geotermia
1 Requisiti minimi
Le garanzie per la geotermia possono essere prestate soltanto se l’impianto previsto rispetterà presumibilmente i requisiti minimi di cui all’allegato 1.4 numero 3 dell’ordinanza del XXX22 sulla promozione dell’energia.
2 Costi d’investimento computabili
2.1 Sono computabili i costi d’investimento strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
a. ricognizioni geologiche che mediante il rilevamento di nuovi geodati primari e secondari servono alla determinazione dell’ubicazione del cantiere di perforazione in superficie, all’identificazione e alla caratterizzazione del possibile serbatoio geotermico e del punto di perforazione. Questi costi possono essere fatti valere anche se la domanda viene presentata al termine di questi lavori;
b. preparazione e costruzione nonché smantellamento del cantiere di perforazione;
c. perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento per tutte le perforazioni di produzione, iniezione e monitoraggio previste;
d. misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
e. prove di pozzo;
f. stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;
g. prove di circolazione;
h. analisi di sostanze rinvenute;
i. assistenza geologica, analisi dei dati e interpretazione, se forniti da terzi.
2.2 Non sono computabili i costi generati nell’ambito di procedure ufficiali per la prospezione, durante la prospezione e dopo la
prospezione.
3 Procedura
3.1 Domanda
La domanda deve fornire informazioni su aspetti della domanda tecnici, economici, legali, organizzativi nonché rilevanti per la sicurezza e per la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a:
a. le ricognizioni geologiche che servono o sono servite per la determinazione delle ubicazioni dei cantieri di perforazione e dei punti di perforazione nonché all’identificazione e caratterizzazione del serbatoio geotermico;
b. l’ubicazione dell’impianto, le condizioni geologiche e idrogeologiche locali e le relative basi;
c. le proprietà pronosticate dell’acquifero o del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati;
d. le capacità di estrazione o circolazione pronosticate in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati;
e. la temperatura dei fluidi, la composizione chimica e lo stato dei fluidi e dei gas attesi e le ricerche su cui poggiano tali dati;
f. la definizione dei criteri di successo, parziale successo o insuccesso per quanto riguarda la capacità di estrazione o circolazione in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e la temperatura del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio («temperatura di fondo pozzo stabilizzata»);
g. il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento e delle prove;
h. la potenza dell’impianto progettato e la produzione di energia (termica ed elettrica);
i. l’utilizzazione progettata di energia e la fattibilità in caso di successo e di parziale successo;
j. i previsti acquirenti di elettricità e calore;
k. la prevista utilizzazione delle perforazioni in caso di insuccesso;
l. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente, in particolare le riserve di acqua potabile, e le misure previste per ridurre tali rischi al livello minimo e ragionevolmente praticabile;
m. le innovazioni previste al fine di rendere la geotermia in Svizzera competitiva e affidabile;
n. il valore del progetto in merito alla prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
o. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione;
p. il finanziamento e i costi amministrativi del progetto nella fase di prospezione, costruzione e ampliamento, nonché durante l’esercizio e l’intero smantellamento.
3.2 Esame della domanda
3.2.1 Il gruppo di esperti esamina la domanda e valuta gli aspetti elencati al punto 3.1, in particolare per quanto riguarda:
a. la capacità di estrazione o circolazione pronosticata in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e la temperatura del fluido;