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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine

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2 La potenza di un impianto idroelettrico si riferisce alla potenza lorda. Per il suo calcolo si applica l’articolo 51 della legge del 22 dicembre 19166 sulle forze idriche.

3 La potenza degli impianti a biomassa, eolici e geotermici si misura in base alla potenza nominale del generatore elettrico.

Sezione 2: Consumo proprio

Art. 15 Luogo di produzione

Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione. Sono considerati luogo di produzione anche i fondi circostanti, se tra l’impianto di produzione e il consumo non viene utilizzata la rete di distribuzione del gestore di rete.

Art. 16 Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio

Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell’impianto è pari ad almeno il 10 per cento della capacità massima di allacciamento alla rete.

Art. 17 Raggruppamento con locatari e affittuari

1 Se un raggruppamento ai fini del consumo proprio comprende locatari e affittuari, i costi dell’elettricità di ognuno corrispondono proporzionalmente ai costi di produzione dell’elettricità dell’impianto per il consumo proprio nonché ai costi per l’elettricità acquistata dalla rete di distribuzione.

2 Il proprietario fondiario deve, fatto salvo l’articolo 17 capoverso 4 LEne, addebitare ai singoli locatari e affittuari, in funzione del consumo e conformemente al principio di causalità:

a. i costi esterni per l’elettricità acquistata dalla rete, i costi di rete, di misurazione e amministrativi nonché gli emolumenti e le tasse agli enti pubblici; e

b. gli opportuni costi interni per l’elettricità prodotta in proprio, la misurazione del consumo, la fornitura di dati, l’amministrazione e la contabilizzazione.

3 Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno:

a. il rappresentante del raggruppamento verso l’esterno;

b. le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di contabilizzazione;

c. il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità per un cambio del prodotto elettrico.

4 L’uscita dal raggruppamento (art. 17 cpv. 3 LEne) è possibile per i locatari e gli affittuari se il proprietario fondiario non è in grado di garantire l’approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni dei capoversi 1 e 2. I locatari e gli affittuari devono comunicare l’uscita al proprietario fondiario per iscritto motivandola.

5 I proprietari fondiari a cui spetta l’approvvigionamento elettrico di locatari o affittuari sono esentati dall’obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all’articolo 4 OAEl7.

Art. 18 Impiego di sistemi di accumulazione di elettricità nel consumo proprio

1 Chi utilizza un sistema di accumulazione di elettricità è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete. Per i restanti costi si applica per analogia l’articolo 11 capoverso 3.

2 Se permettono sia di prelevare elettricità dalla rete di distribuzione che di cederne ad essa, questi sistemi di accumulazione devono essere dotati di un dispositivo di misurazione intelligente secondo l’articolo 8a OAEl8. I dati necessari per il conteggio dell’elettricità prelevata da parte del sistema di accumulazione dalla rete di distribuzione e di quella ad essa ceduta devono essere trasmessi dal proprietario fondiario al gestore di rete.

3 Il gestore di rete deve gestire i dispositivi di misurazione nel punto di misurazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c OAEl con la modalità basata sul saldo delle fasi.

Art. 19 Rapporto con il gestore di rete

1 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi se desiderano fare ricorso alla possibilità del consumo proprio o se intendono rinunciarvi.

2 Sempre con un anticipo di tre mesi, sono tenuti a notificare al gestore di rete la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, insieme ai nominativi dei locatari e degli affittuari che partecipano a tale raggruppamento, oppure lo scioglimento di un tale raggruppamento.

3 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare senza indugio al gestore di rete l’eventuale uscita di un locatario o di un affittuario (art. 17 cpv. 4). Il gestore di rete è tenuto ad accogliere nel servizio universale secondo l’articolo 6 o 7 della legge del 23 marzo 20079 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), entro tre mesi, tale locatario o affittuario.

4 Se il proprietario fondiario non è in grado di approvvigionare di elettricità i membri del raggruppamento, il gestore di rete deve intervenire immediatamente per garantire tale approvvigionamento. I costi che ne derivano per il gestore di rete sono a carico del proprietario fondiario.

6 RS 721.80

7 RS 734.71

8 RS 734.71

9 RS 734.7