Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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applicazione il DFAE è tenuto a trattare dati in qualità di autorità di rilascio ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LDI e dell’art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità dei cittadini
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svizzeri (ordinanza sui documenti d’identità, ODI) . Lo stesso dicasi per i dati trattati nell’ambito del
20 rilascio dei visti, disciplinato dalla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) , che precisa le attività affidate al DFAE (art. 6 cpv. 1 LStr). Ciò vale anche per i casi in cui il DFAE trasmette, su richiesta di autorità svizzere, domande di assistenza amministrativa all’estero.
2.2 Commenti all’avamprogetto di LTDP-DFAE
2.2.1 Disposizioni generali
2.2.1.1 Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
L’avamprogetto di LTDP-DFAE è la base legale necessaria, conformemente agli art. 17 cpv. 2 e 19 cpv. 3 LPD, per trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità nei settori di attività del DFAE.
Cpv. 1
L’art. 1 dell’avamprogetto disciplina il campo d’applicazione materiale.
Cpv. 2
L’applicazione di leggi speciali complementari contenenti disposizioni sul trattamento dei dati è giustificata nei casi in cui il principio di concentrazione del disciplinamento del trattamento dei dati nell’avamprogetto entri in contrasto con altri obiettivi perseguiti dalla LPD, e in particolare con gli obblighi nei confronti delle persone interessate (cfr. n. 2.1) o con altri interessi perseguiti dalla legislazione speciale. È il caso segnatamente delle disposizioni che permettono il trattamento e la comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito dei fondi dei potentati (LVP).
Il fatto di fare espressamente salve le disposizioni speciali consente di evitare revisioni sistematiche dell’avamprogetto non appena risultasse giustificata una soluzione non centralizzata. Tale riserva evita anche difficoltà d’interpretazione con altri testi normativi non modificati (cfr. n. 2.3).
2.2.2 Campo d’applicazione personale
2.2.2.1 Persone all’estero
2.2.2.1.1 Art. 2 Scopo e persone
Secondo l’art. 40 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
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(Cost.) , la Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra di loro e con la Svizzera. Fondandosi su tale disposizione, l’Assemblea federale ha adottato la LSEst, che concretizza le funzioni consolari enumerate all’art. 5 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni
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consolari (CVRC) e al tempo stesso disciplina le misure di assistenza, di messa in rete e di informazione degli Svizzeri all’estero, i loro diritti politici, l’aiuto sociale che può essere loro concesso nonché il sostegno a istituzioni specifiche.
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RS 143.11
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RS 142.20
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RS 101
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