Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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La nuova strategia mira a consentire alla Svizzera di sfruttare maggiormente la progressiva digitalizzazione e affermarsi in modo ancora più dinamico come economia pubblica innovativa. In questo contesto la Confederazione intende elaborare una politica in materia di dati coerente e proiettata verso il futuro, che le permetta di sfruttare pienamente il potenziale derivante dalla crescente raccolta di dati e dal loro trattamento, senza perdere il controllo su di essi.
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L’avamprogetto di LTDP-DFAE è in linea anche con la Strategia di e-government Svizzera , attuata da Confederazione, Cantoni e Comuni per promuovere il Governo elettronico in Svizzera.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Come ha rilevato il Consiglio federale nel suo messaggio del 19 febbraio 2003 concernente la revisione della LPD e il decreto federale concernente l’adesione della Svizzera al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione STE n. 108, la Costituzione federale non contiene alcuna disposizione che abiliti espressamente la Confederazione a legiferare. È pur vero che l’art. 13 cpv. 2 Cost. sancisce che ognuno ha diritto a essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Ma si tratta di un diritto fondamentale, che non conferisce nuove competenze alla Confederazione. In virtù dell’art. 35 cpv. 2 e 3 Cost., comunque, chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli e le autorità devono provvedere affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. In questo senso, il disegno contribuisce alla realizzazione dell’art. 13 cpv. 2 Cost. per quanto concerne le relazioni verticali tra le autorità e i privati.
Nel campo del diritto pubblico, il legislatore federale si è basato sul potere organizzativo che gli conferisce l’art. 173 cpv. 2 Cost. per emanare disposizioni sulla protezione dei dati applicabili alle autorità e ai servizi dell’amministrazione.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Le permette di rispettare, in veste di Paese firmatario, i diritti e gli obblighi derivanti dalla CVRD, dalla CVRC e dagli accordi di sede.
6.3 Forma dell’atto da adottare
Si tratta di un atto modificatore soggetto a referendum.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non comporta spese sottoposte al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
6.5 Conformità alla legge sui sussidi50
Il progetto non prevede alcun sussidio.
6.6 Delega di competenze legislative
In virtù dell’articolo 31 dell’avamprogetto di LTDP-DFAE, al Consiglio federale sono delegate competenze legislative.
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www.egovernment.ch/it/umsetzung/e-government-strategie/
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